Registro dei provvedimenti
n. 75 del 23 febbraio 2017
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice";
VISTA la segnalazione del 19 agosto 2016 (e le successive note del 10 e 17 ottobre e 9 novembre 2016) con cui il sig. XY denuncia una violazione del diritto alla riservatezza della figlia minore in ragione dell'avvenuta pubblicazione (c.d. post) da parte della madre della stessa, all'interno del proprio profilo Facebook, di due sentenze emesse dal Tribunale di Tivoli (relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio), nelle quali sono trattati aspetti riguardanti l'intimità della vita familiare concernenti, in particolare, la figlia;
VISTI gli esiti dell'istruttoria, avviata in data 19 settembre 2016, con la quale sono stati richiesti chiarimenti alla sig.ra KW;
VISTO il riscontro fornito da quest'ultima in data 3 ottobre 2016 nel quale viene rappresentata la complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto la medesima e l'ex coniuge segnalante nonché la particolare conflittualità che si è instaurata tra gli stessi, la quale avrebbe determinato, anche da parte del segnalante, esternazioni ritenute lesive dei diritti della minore (oltre che della stessa signora KW);
RILEVATO che le sentenze cui fa riferimento il segnalante (in atti), consentono di rendere identificabile la minore nella cerchia di persone che condividono le informazioni rese disponibili dalla madre sul proprio profilo (a tacere del fatto che i dati identificativi della minore solo parzialmente risultano rimossi) e contengono dettagli delicati (anche inerenti alla sfera sessuale) relativi al vissuto familiare e a disagi personali della bambina;
RILEVATA l'opportunità di un'interpretazione del Codice alla luce dell'evoluzione tecnologica e della diffusione dei social network, strutturati per consentire comunicazione sistematica con estrema facilità;
CONSIDERATO che non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di "amici", in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da "chiuso" ad "aperto" in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque "amico" ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti (potenzialmente tutti gli utenti di Facebook);
RITENUTO che a soluzione diversa, ai fini di cui all'art. 5, comma 3, non potrebbe indurre la circostanza – peraltro nel caso solo asserita e non provata – che la visibilità del post fosse ristretta ai soli "amici" partecipi del profilo, dal momento che, in particolare, ai fini della valutazione della sistematicità della comunicazione sarebbe necessario verificarne il numero (peraltro suscettibile di continui incrementi anche in poco tempo);
CONSIDERATO che la divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali in esame, anche prescindendo dall'eventuale configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 734-bis c.p., deve ritenersi incompatibile con il divieto di pubblicazione "con qualsiasi mezzo" di notizie idonee a consentire l'identificazione di un minore coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari (art. 50 del Codice) e con il divieto - cui soggiace "chiunque"- di diffusione dei dati idonei a rendere comunque identificabili, anche in via indiretta, i minori coinvolti e le parti di procedimenti in materia di famiglia (art. 52, c. 5 del Codice);
RITENUTO che l'estrema diffusività della divulgazione su internet aggrava notevolmente, rispetto a qualsiasi altro mezzo, la violazione dei diritti dell'interessato (in questo caso peraltro minore), anche perché le eventuali "regole" di privacy possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti;
RILEVATO che in caso di inosservanza del presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-ter del Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1 e 154, comma 1, lettera c) del Codice prescrive alla signora KW la rimozione, dal proprio profilo Facebook, delle suddette sentenze.
Roma, 23 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Busia
IL SEGRETARIO GENERALE
Califano