IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;
Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
PREMESSO
Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto direttoriale recante prescrizioni tecniche in materia di "modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari" del permesso di soggiorno.
Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2013 (di seguito DM) recante regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno (di seguito anche PSE), con il quale il modello del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (artt. 5, comma 8, e 9 d.lgs. 286/1998) è stato adeguato alle previsioni contenute nel regolamento CE n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008, di modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002, istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e sul cui schema il Garante ha reso parere in data 5 giugno 2012.
Il medesimo articolo 10 prevede che siano adottati altri due decreti direttoriali per l'individuazione delle prescrizioni tecniche in materia, rispettivamente, di "procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno" (comma 1, lett. a)) e di "infrastruttura di sicurezza PSE relativa al permesso di soggiorno" (comma 1, lett. b)).
Anche gli schemi dei predetti decreti sono stati trasmessi al Garante e su di essi l'Autorità si è espressa con separato parere.
RILEVATO
Il permesso di soggiorno è composto da un supporto fisico con gli elementi e i requisiti di sicurezza previsti dalle prescrizioni tecniche stabilite nell'Allegato I alla Decisione C(2009) 3770 (classificato "SECRET UE"), nonché da un microprocessore RF integrato contenente i dati del permesso di soggiorno, in conformità al Regolamento CE n. 380/2008 e alle prescrizioni tecniche stabilite nell'allegato II alla Decisione della Commissione C(2009) 3770 del 20 maggio 2009.
I dati identificativi del titolare del permesso e gli elementi biometrici primari (immagini del volto del titolare del PSE), specificati nell'Allegato A al decreto del 2013, sono stampati sul predetto supporto fisico. I dati identificativi e gli elementi biometrici primari e secondari (immagini delle impronte digitali del titolare), specificati nell'Allegato A al medesimo decreto, sono memorizzati all'interno del microprocessore RF. Quest'ultimo è costituito da un chip contactless, conforme alla normativa internazionale.
Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza, il circuito di emissione e controllo si basa su un'architettura centralizzata che consente sia la tracciatura di tutte le operazioni effettuate da ciascun ente coinvolto, sia l'emissione di documenti con caratteristiche di sicurezza in grado di minimizzare i rischi di contraffazione e falsificazione. In particolare, la componente di governo dei processi è affidata all'Infrastruttura Centrale PSE, la gestione della sicurezza all'Infrastruttura di Sicurezza PSE e la fase di produzione dei permessi di soggiorno all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (di seguito IPZS).
Ciò premesso, lo schema di decreto in esame descrive le prescrizioni tecniche relative alle modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari, con particolare riferimento alle procedure adottate per garantire la qualità, la sicurezza e l'interoperabilità degli stessi, in conformità alle disposizioni contenute nel DM, cui dà attuazione sotto il profilo tecnico (cfr. in particolare artt. 4 e 5 del DM, anche in relazione alle condizioni e alle modalità di conservazione dei dati biometrici nell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g), del dPR n. 242/2004).
Il trattamento degli elementi biometrici avviene secondo le seguenti fasi:
- presso l'Ufficio Immigrazione della Questura (§ 2) si procede alla acquisizione dei dati, alla verifica della loro qualità, alla loro memorizzazione temporanea e alla trasmissione all'Infrastruttura Centrale PSE; in fase di rilascio del permesso e di controllo, si procede alla verifica dell'identità del titolare, mediante controllo dell'immagine del volto e comparazione fra le impronte memorizzate nel chip e quelle, corrispondenti, direttamente disponibili "in loco";
- nell'ambito dell'Infrastruttura Centrale PSE (§ 3) si ha la conservazione temporanea dei dati presso l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, la loro codifica e la trasmissione all'IPZS;
- presso l'IPZS (§ 4) si procede alla personalizzazione del documento, con memorizzazione temporanea delle informazioni.
Le procedure di acquisizione sia dell'immagine del volto dell'interessato (elemento primario), che delle impronte digitali (elemento secondario) da parte del personale operante presso gli uffici immigrazione sono descritte in dettaglio nel paragrafo 2 dello schema di decreto.
Terminata la fase di acquisizione, gli elementi biometrici acquisiti sono immediatamente trasmessi all'Infrastruttura centrale PSE previa compressione, apposizione di firma digitale e cifratura, secondo le modalità di cui al decreto direttoriale recante "Prescrizioni tecniche relative all'infrastruttura di sicurezza PSE", sul cui schema il Garante ha reso separato parere (§ 2.2.).
Nel caso di indisponibilità momentanea dell'Infrastruttura Centrale PSE o dei servizi telematici (rete del Ministero dell'Interno), allo scopo di assicurare i livelli di servizio per i cittadini e l'operatività degli Uffici Immigrazione, gli elementi biometrici sono conservati temporaneamente sulla stazione di lavoro, previa apposizione di firma digitale, e cifrati. I relativi elementi sono eliminati in maniera definitiva dalla postazione di lavoro al termine della trasmissione (§ 2.2.2.).
In fase di rilascio e di controllo del permesso di soggiorno, presso gli uffici immigrazione si procede al controllo del volto e delle impronte digitali al fine di verificare l'identità del titolare del PSE, nonché il corretto funzionamento del microprocessore RF.
La verifica dell'immagine del volto è effettuata senza l'ausilio di software di riconoscimento. La verifica automatica delle impronte, (anche in linea con quanto utilizzato nell'ambito dei controlli delle frontiere e del territorio), viene effettuata utilizzando un apposito algoritmo che effettua la comparazione tra le impronte digitali memorizzate nel microprocessore RF e le corrispondenti impronte digitali dell'interessato direttamente disponibili. Il suddetto algoritmo di confronto è presente sulla postazione di lavoro abilitata alla verifica (inspection system) e non prevede nel suo utilizzo la memorizzazione delle impronte.
Per quanto riguarda la fase di trattamento presso l'Infrastruttura centrale, finalizzata alla codifica delle informazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del DM, gli elementi biometrici secondari sono conservati nell'archivio dei permessi di soggiorno per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno (§ 3.1).
Infine, presso l'IPZS si procede alla personalizzazione del permesso di soggiorno. Durante questa fase, gli elementi biometrici vengono memorizzati temporaneamente in un archivio sicuro dell'Istituto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della fase di personalizzazione. Notificato all'Infrastruttura centrale il completamento della personalizzazione del documento, i relativi elementi biometrici vengono cancellati in maniera definitiva (§ 4).
CONSIDERATO
Lo schema di decreto è stato elaborato nell'ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, incaricato di redigere lo schema di decreto ministeriale sul PSE e i correlati decreti direttoriali, cui ha partecipato, a richiesta e in via collaborativa, anche l'Ufficio del Garante fin dalla sua costituzione.
L'Ufficio ha fornito il proprio contributo in relazione agli aspetti del provvedimento suscettibili di incidere sul diritto alla protezione dei dati personali, così come aveva a suo tempo fatto in relazione allo schema del decreto ministeriale, fornendo indicazioni per elevare il livello delle garanzie per gli interessati che sono state integralmente recepite dall'Amministrazione.
Per quanto sopra esposto, le disposizioni dello schema di decreto in esame non presentano profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare sull'articolato.
IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell'interno recante prescrizioni tecniche in materia di modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici del permesso di soggiorno.
Roma, 19 marzo 2015
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Bianchi Clerici
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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