CAMERA DEI DEPUTATI N. 5395
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FANFANI, ROSATO, ACQUARONE, ANNUNZIATA, BIONDI,
COLASIO, DELBONO, FISTAROL, IANNUZZI, MOLINARI,
MORMINO, PITTELLI, RUGGIERI, VITALI
Disposizione concernente la non applicabilita` del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli avvocati
Presentata il 3 novembre 2004
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come noto, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disciplinato nel nostro ordinamento il diritto alla riservatezza, introducendo tutta una serie di norme cogenti nei confronti di varie categorie di operatori economici e professionali.
Con tale decreto legislativo si e` recepita l’esigenza, propria delle societa` moderne sempre piu` complesse nelle relazioni interpersonali e nella dinamica dell’informazione, di contenere quanto piu` possibile l’uso indiscriminato di dati personali, disciplinando le modalita` di accesso e i limiti all’utilizzo di essi, onde realizzare un circuito di legittimita` nel quale potesse trovare collocazione la protezione della privacy personale di ogni individuo.
Ora, se la normativa in linea generale appare confacente ad affrontare il problema nella sua complessita` , e ad introdurre nell’ordinamento un nuovo dovere di riservatezza nei confronti di una generalita` di soggetti operatori economici e professionali che si trovano a dover utilizzare dati personali, ovvero a conoscere il contenuto di atti o di corrispondenza, non appare compatibile con quelle professioni, prima di tutto quella degli avvocati che, per tradizione storica e per cultura di categoria, hanno sempre fatto del dovere di riservatezza un pilastro della propria attivita` come tale codificato anche in varie disposizione del codice deontologico.
Ne´ la normativa appare correttamente collocabile in un quadro di riferimento sistematico, poiche´ si troverebbe a sovrapporsi, se non a configgere apertamente, con quelle disposizioni del codice deontologico che, per gli avvocati, gia` disciplinano il dovere di riservatezza e ne sanzionano le violazioni.
A cio` si aggiunga la considerazione che la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introduce nei confronti della categoria degli avvocati obblighi solo formali che non sarebbero mai in grado di supplire a una eventuale mancanza di correttezza sostanziale, mentre per converso la riservatezza del professionista e` da sola valido elemento di tutela del diritto alla privacy dei propri clienti.
Infine non va sottovalutato che, a fronte della inutilita` sostanziale della disposizione, l’attuazione del disposto normativo comporterebbe per gli studi professionali costi considerevoli che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla clientela.
Si ritiene quindi di proporre al Parlamento la necessita` di escludere dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 96, gli avvocati.
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si
applicano agli avvocati regolarmente
iscritti ai relativi albi professionali.
fonte Camera dei Deputati.