IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la segnalazione presentata dalla sig.a XY con riferimento ad un articolo del settimanale Giornale di Treviglio, edizione del ...;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196) e l'allegato codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A 1);
VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art 15 del regolamento n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
Il settimanale il Giornale di Treviglio (edizione del ...) ha pubblicato un articolo nel quale veniva riportata la notizia di una tentata violenza sessuale ai danni di una giovane donna.
La vittima dell'aggressione si è rivolta al Garante lamentando che il giornale, nel contesto della notizia, abbia reso nota la sua identità e l'indirizzo dell'abitazione dei propri genitori, indicato come il proprio luogo di residenza. La medesima ha precisato di essere stata contattata, subito dopo l'accaduto, da una giornalista del settimanale alla quale ha solo "descritto" l'episodio senza aver "mai acconsentito, né in modo implicito né in modo esplicito, alla pubblicazione dei suoi dati personali nell'articolo".
A richiesta dell'Autorità, il direttore responsabile del settimanale, tramite il proprio legale, ha confermato la circostanza che la vittima aveva descritto alla giornalista l'accaduto, ma ha asserito che la vittima stessa aveva prestato il proprio consenso alla pubblicazione di quanto narrato, opponendo un rifiuto espresso solo in merito alla possibilità di essere fotografata; ha poi invocato l'applicazione delle specifiche disposizioni riferite ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, le quali consentono al giornalista di trattare dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di trattare i dati relativi a fatti che sono resi noti direttamente dall'interessato (art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:
La pubblicazione della notizia in esame trova giustificazione nel diritto/dovere del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico, richiamando l'attenzione su un grave tentativo di violenza avvenuto in un piccolo comune (art. 137, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Non trova, invece, alcun fondamento, ed è pertanto illecita, la pubblicazione delle generalità e dell'indirizzo riconducibile alla vittima.
Dagli elementi forniti dal settimanale non risulta provato che la giornalista abbia acquisito il necessario consenso dell'interessata. Siffatto consenso non può infatti desumersi dalla mera circostanza, evidenziata dal direttore responsabile del settimanale, che la vittima dell'aggressione si era semplicemente resa disponibile a descrivere alla giornalista l'episodio appena accadutole in quanto il consenso dell'interessata doveva riguardare in modo incontrovertibile la diffusione sia delle proprie generalità e di altri elementi identificativi, sia della propria immagine.
Da quanto dichiarato dal settimanale, non solo non si evince la prova di tale inequivocabile manifestazione di volontà, ma emergono, al contrario, elementi che testimoniano la riluttanza della donna a consentire di associare pubblicamente la sua persona al fatto narrato. Ciò emerge, in particolare, dalla circostanza –evidenziata dallo stesso direttore responsabile- che la stessa donna aveva espresso il proprio diniego ad essere fotografata dalla giornalista.
La diffusione delle generalità della segnalante doveva trovare un limite nel dovere del giornalista di tutelarne la dignità (art. 8 del codice di deontologia), avuto riguardo alla particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale, di natura sensibile, soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 139, comma 1, del Codice e art. 11 del codice di deontologia).
Tanto le generalità dell'interessata, quanto l'indirizzo dell'abitazione, non costituivano dettagli indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (art. 6 del codice di deontologia). Tale diritto avrebbe potuto essere esercitato con uguale efficacia omettendo tali informazioni, tenuto conto anche del fatto che la conoscenza generalizzata di tali dati era idonea ad esporre l'interessata a possibili minacce alla propria incolumità (art. 8 Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 2003 - Principi relativi alle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali).
A ciò si aggiunga la rafforzata protezione che l'ordinamento assicura alle vittime di atti di violenza sessuale, le cui generalità, come l'immagine, non possono essere divulgate senza il consenso, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734 bis cod. pen.).
Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1 lett. d), del Codice il Garante dispone nei confronti di DMedia Group S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione delle generalità dell'interessata e dell'indirizzo riconducibile all'interessata e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive al medesimo soggetto di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.
In caso di inottemperanza al provvedimento di divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice.
Resta impregiudicato il diritto dell'interessata di rivolgersi all'autorità giudiziaria per esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti.
Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta a DMedia Group S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, l'ulteriore diffusione dei dati relativi all'interessata di cui in motivazione;
b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive al medesimo editore di conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima;
c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 13 luglio 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Fonte Garante Privacy