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apri versione stampabile documento aggiornato il 26/01/2006 21:05:58

RECUPERO CREDITI: IL GARANTE, NO A COMPORTAMENTI CHE LEDONO LA DIGNITÀ

 

[guarda schema]

Il Garante per la privacy (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha adottato un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti e a quanti - finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche - svolgono tale attività direttamente, le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti e per rispettare i principi posti a tutela dei diritti dei cittadini.

Le prescrizioni del Garante
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo.

Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.

Illecita è pure l'affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti.

Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.

Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).

Una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

L’intervento del Garante è giunto al termine di accertamenti avviati dall'Autorità dopo che numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali nell'attività di recupero crediti. In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti.

Roma, 20 gennaio 2006



Fonte Garante Privacy

 
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