Informazioni creditizie positive conservate per 36 mesi. Con un avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (6 marzo 2006, n. 54), il Garante ha precisato che presso i sistemi di informazioni creditizie (Sic), che hanno sostituito le cosiddette "centrali rischi" private, i dati relativi alle informazioni creditizie di tipo positivo restino conservati per un termine non superiore a 36 mesi.
Nei sistemi di informazioni creditizie vengono raccolte e registrate notizie riguardo all'affidabilità e alla puntualità dei consumatori che hanno avuto accesso a finanziamenti, mutui e prestiti. Le notizie sui consumatori possono essere di tipo positivo, riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l'estinzione del debito, o di tipo negativo, riguardanti ritardi, morosità, insolvenze. L'articolo 13 del Codice deontologico in materia di credito al consumo ha previsto che, in sede di prima applicazione, i gestori dei Sic avrebbero ridotto entro il 30 giugno 2005, ad un termine non superiore a 36 mesi, i tempi di conservazione dei dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo. Tale durata era però soggetta a verifica, con riferimento all'esperienza maturata e all'incidenza delle misure previste, tenuto anche conto dell'efficienza dei sistemi di informazioni creditizie. All'esito della verifica era prevista la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il Garante ha così stabilito, anche sulla base delle valutazioni espresse dall'organismo di verifica previsto dal Codice deontologico, i termini di conservazione da rispettare.
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