Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante con una decisione su un ricorso presentato da un persona che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società di prodotti informatici che opera in Internet.
L'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere, tra l'altro, la cancellazione dei propri dati dall'archivio della società e di adottare misure affinché non si ripetessero in futuro altri invii. Non avendo ricevuto adeguato riscontro, ha presentato ricorso al Garante. E il Garante gli ha dato ragione, imponendo alla società di cancellare dal data base i suoi dati personali. La società si era giustificata spiegando che quel primo invio era volto solo a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. Nella sua decisione l'Autorità ha spiegato che occorre ottenere sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica se l'invio è a fini di pubblicità e marketing.
Ribadendo un principio fondamentale per l'uso degli indirizzi e-mail, l'Autorità ha poi sottolineato che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.
"Occorre dire un fermo no - ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - alla prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l'unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi".
Fonte Garante Privacy