Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni che individua il "Numero unico europeo di emergenza" quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.
Il numero unico è finalizzato alla raccolta centralizzata delle chiamate effettuate verso numeri di emergenza (es. 112, 113, 118 etc.) e dei dati relativi all'ubicazione del chiamante ed all'identificazione della linea chiamante per agevolare l'individuazione dei soggetti che si rivolgono a servizi d'emergenza e consentirne come previsto per legge anche la localizzazione.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 127, prevede infatti per i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza la possibilità di rendere inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e, se necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione dell'apparecchio chiamante, anche in caso di rifiuto o mancato consenso dell'utente.
Al centro servizi del numero unico europeo vengono peraltro indirizzate anche chiamate dirette al 117 (Guardia di finanza) ed al 1530 (assistenza in mare) che sono indicati espressamente dalla legge non come servizi d'emergenza, ma come servizi di pubblica utilità. Per questo il Garante, nell'approvare lo schema di decreto, ha precisato che i due ulteriori numeri di emergenza potranno essere inseriti nel decreto, ed essere quindi inclusi nel numero unico europeo, solo dopo essere stati specificamente individuati dalla normativa vigente come numeri d'emergenza.
Fonte Garante Privacy