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apri versione stampabile documento aggiornato il 29/05/2006 15:12:44

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO RELATIVO AL "NUMERO UNICO EUROPEO DI EMERGENZA"

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle comunicazioni;

Visti gli articoli 127, comma 4, e 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il Ministero delle comunicazioni ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto volto ad individuare i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza, in attuazione dell'articolo 127, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (Chiamate di disturbo e di emergenza).

Tale disposizione, che attua la corrispondente disciplina comunitaria (direttiva n. 2002/58/Ce), è volta ad agevolare l'individuazione dei soggetti che si rivolgono a servizi di emergenza e a consentirne anche la localizzazione, al fine di garantire l'efficacia dell'intervento di soccorso. A tal fine, la norma prevede l'obbligo per il fornitore della rete o del servizio di comunicazione elettronica di predisporre procedure trasparenti che assicurino l'inefficacia dell'eventuale soppressione dell'identificazione del chiamante, nonché, quando è necessario, il trattamento da parte dei predetti servizi abilitati dei dati relativi all'ubicazione (posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente), anche in caso di eventuale rifiuto o mancato consenso dell'abbonato o dell'utente.

OSSERVA:

Lo schema di decreto in esame individua il servizio "Numero unico europeo di emergenza" quale servizio abilitato, in base alla legge, a ricevere chiamate di emergenza, specificando in premessa che lo stesso è finalizzato alla raccolta centralizzata delle chiamate originate dai cittadini verso i numeri 112, 113, 115, 118, 117 e 1530.

Il codice delle comunicazioni elettroniche (art. 76 d.lg. n. 259/2003) prevede che i numeri di emergenza nazionali siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla disponibilità dei numeri, e siano recepiti da tale Autorità nel piano nazionale di numerazione; il medesimo codice prevede che, in sede di prima applicazione, sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dalla stessa Autorità con la deliberazione 9/03/Cir del 3 luglio 2003, che non è menzionata nella premessa dello schema in esame.

L'art. 12 di tale deliberazione stabilisce che i "codici per servizi di emergenza" attualmente attribuiti sono solo: il 112 (pronto intervento), il 113 (soccorso pubblico di emergenza), il 114 (emergenza maltrattamenti dei minori), il 115 (vigili del fuoco pronto intervento) e il 118 (emergenza sanitaria). L'art. 13 della medesima deliberazione -che individua i "codici per servizi di pubblica utilità"- include invece, fra questi ultimi, il 117 (Guardia di finanza) e il 1530 (assistenza in mare ), che pure sono richiamati dallo schema in esame fra i codici riconducibili al "Numero unico europeo di emergenza".

In proposito, va però rilevato che l'articolo 127, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali introduce una deroga ai diritti degli interessati al fine di perseguire una finalità di interesse pubblico, ponendo un'eccezione rispetto sia al diritto degli interessati di sopprimere la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, sia al divieto per il titolare del trattamento di utilizzare dati relativi all'ubicazione senza il consenso dell'abbonato o dell'utente. Considerata la sua natura derogatoria, tale disposizione è di stretta interpretazione e va quindi applicata nei soli casi consentiti.

Pertanto, alla luce della specifica disciplina nazionale attualmente vigente in materia di numeri di emergenza, non risulta allo stato consentito considerare i numeri non individuati, in base alla legge, come numeri di emergenza fra i servizi per i quali può rendersi inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e possono trattarsi i dati relativi all'ubicazione degli apparecchi.

L'odierna attuazione dell'art. 127 del Codice non pregiudica che in futuro, nella competente sede stabilita dal predetto art. 76 del codice delle comunicazioni elettroniche (il previsto d.P.C.M.), si possa eventualmente modificare, anche sulla base dell'indirizzo europeo, l'ambito dei servizi che possono essere considerati, per legge, di emergenza.

In conclusione, i due predetti numeri di pubblica utilità (117 e 1530) potranno essere inseriti nel decreto per il quale è espresso questo parere se verranno, in altra sede, individuati preventivamente come numeri di emergenza, in conformità al predetto art. 76.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni che individua i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza, a condizione che l'operatività del servizio "Numero unico europeo di emergenza " sia limitata ai soli servizi compresi fra quelli indicati dalla normativa vigente quali servizi di emergenza.

Roma, 6 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Fonte Garante Privacy

 
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