Parere sulla scheda relativa al trattamento di dati sensibili e giudiziari degli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale - 10 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la richiesta di parere sulla scheda relativa al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, presentata dall'Unione statistica dei comuni italiani (Usci) il 4 aprile 2006;
Visto l'art. 98 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322;
Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale deontologico Sistan, in allegato A3 al citato Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO:
Il Garante ha espresso parere favorevole (in data 21 settembre 2005) sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per i comuni. Con il provvedimento del 29 dicembre 2005 l'Autorità si è espressa positivamente in ordine ad ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nel predetto schema tipo di regolamento per i comuni. Pertanto, qualora adottino i propri atti regolamentari in conformità a tale schema tipo, i comuni non devono richiedere all'Autorità un ulteriore parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari (cfr. art. 20, comma 2, del Codice).
Alcuni uffici di statistica comunali, in relazione alla specifica attività svolta, intendono però utilizzare dati sensibili o giudiziari in altri casi non considerati, oppure mediante altre operazioni di trattamento, che non sono stati parimenti sottoposti all'esame del Garante dalla predetta associazione.
L'Unione statistica dei comuni italiani (Usci) ha pertanto sottoposto all'Autorità una ulteriore specifica richiesta di parere in ordine ad una scheda relativa ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati, in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98 del Codice, dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, non ricompresi nel Programma statistico nazionale.
L'Associazione, rappresentativa di comuni, ha in base al proprio statuto la finalità di "rappresentare le strutture statistiche comunali nell'ambito del Sistema statistico nazionale e nei confronti dell'Istat per il soddisfacimento degli obiettivi informativi e tecnico-statistici degli enti associati nell'ambito delle autonomie locali"; in questo quadro, sono suoi soci "i comuni italiani tramite loro strutture e articolazioni che svolgono istituzionalmente attività statistica organizzata".
I comuni, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere il trattamento lecito. A tale scopo, tali soggetti sono tenuti ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante (art. 20 del Codice).
Il documento da allegare al regolamento di ciascun comune, che identifica in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98 del Codice i tipi di dati e di operazioni eseguibili dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è stato pertanto sottoposto dall'Usci al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole alla richiesta di parere predisposta dall'Unione statistica dei comuni italiani (Usci) alle condizioni e nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98 del Codice, individuati nella scheda relativa al trattamento effettuato dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, alla quale i comuni potranno adeguarsi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non ricompresi nel Programma statistico nazionale.
Roma, 10 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Fonte Garante Privacy