L'Autorità ha adottato, prima della pausa estiva, un importante regolamento che specifica le procedure per la sottoscrizione dei codici dei deontologia e di buona condotta.
Con il regolamento (n. 2/2006, G.U. 8.8.2006, n. 183) vengono indicati i criteri generali in base ai quali l'Autorità verifica il rispetto del principio di rappresentatività di soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate che ritengano di avere titolo a sottoscrivere i codici deontologici previsti dal Codice della privacy.
Il Codice stabilisce, infatti, che il Garante debba promuovere la sottoscrizione di codici deontologici di buona condotta nei casi previsti dalla legge e per settori di particolare interesse generale che necessitano di una specifica regolamentazione, quali Internet, le indagini difensive, il rapporto di lavoro, il marketing. I codici deontologici, che vengono elaborati da organizzazioni rappresentative degli stessi operatori che dovranno poi applicarli, sono vincolanti per tutti coloro che operano nel settore.
Il provvedimento nasce dall'esigenza di dare, anche sulla base dell'esperienza acquisita nell'adozione dei codici finora adottati (giornalismo, ricerca storica, statistica), ulteriore disciplina e pubblicità alla procedura seguita dall'Autorità nell'ammettere ai lavori i soggetti interessati.
Sempre sul fronte della trasparenza, il Garante ha adottato anche il regolamento (n. 1/2006, G.U. 8.8.2006, n. 183) con il quale vengono individuate le misure organizzative per garantire l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi. Il provvedimento dà, tra l'altro, indicazioni sulle modalità di presentazione della richiesta, il responsabile del procedimento, i diritti dei controinteressati, la natura dei documenti esclusi dall'accesso.
Fonte Garante Privacy