Provvedimento del 11 gennaio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTO l'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e il d.lg. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica);
VISTA la comunicazione del 28 marzo 2006 con la quale l'Ufficio ha invitato, ai sensi dell'art. 157 del Codice, Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. (di seguito, la società) a fornire alla Guardia di finanza-Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy ogni utile informazione e documento in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla società nell'attività di intermediazione immobiliare;
RILEVATO che in data 25 maggio 2006 la Guardia di finanza ha assunto tali elementi informativi presso gli uffici della società;
RILEVATO che in tale circostanza è emerso che la società tratta dati sensibili dei propri clienti (in qualità di venditori, acquirenti, conduttori e locatari), in particolare quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e/o lo stato di disabilità nonché la vita sessuale" (cfr. verbale del 25 maggio 2006, p. 2); ciò in quanto alcuni proprietari non gradirebbero locare immobili a omosessuali o a cittadini extracomunitari, oppure in quanto in alcuni condomìni non sarebbero bene accette persone di religione musulmana, mentre alcuni dati su handicap e patologie invalidanti sono trattati solo per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche;
RILEVATO che, secondo le dichiarazioni rese per conto della società, i dati di carattere personale trattati dalla società, sia presso la relativa agenzia, sia tramite sito web, dovrebbero essere trattati solo "per finalità esclusivamente dirette all'assolvimento degli obblighi contrattuali" (cfr. verbale 25 maggio 2006, p. 2);
RILEVATO che tale limitato utilizzo è indicato anche nel modello di informativa resa in formato cartaceo agli interessati (in atti), secondo cui la raccolta e il successivo trattamento dei dati sopra menzionati (ivi compresa la loro comunicazione a terzi) sono ritenuti "necessari" ai fini della "corretta e completa esecuzione [da parte della società] dell'incarico professionale ricevuto" (cfr. all. 3, verbale del 25 maggio 2006);
RILEVATO, invece, dall'informativa resa on-line tramite il sito web della società (in atti) che i dati raccolti, anche sensibili, sono trattati anche "ai fini dell'invio di materiale informativo concernente i prodotti e i servizi forniti compresi gli adempimenti contabili e fiscali, nonché al fine di informare, promuovere e pubblicizzare, anche a mezzo della posta elettronica, prodotti e servizi";
CONSIDERATO che a seguito della successiva richiesta dell'Ufficio del 30 ottobre 2006, volta ad acquisire ulteriori elementi istruttori (relativi all'esatta tipologia dei dati sensibili trattati, alle modalità della loro acquisizione –anche on line–, alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e utilizzati e alle misure di sicurezza adottate) la società ha precisato che "le finalità per le quali i dati sensibili sono raccolti o utilizzati deriva dal fatto che, ad esempio, nel caso dell'origine razziale, alcuni proprietari di immobili non gradiscono affittare ad extracomunitari, così come per quanto riguarda le convinzioni religiose, in alcuni condomini non sono ben accetti, ad esempio, soggetti di origine mussulmana. Per quanto riguarda lo stato di salute e di disabilità, i condomini sprovvisti di ascensore non sono accessibili a portatori di handicap o di alcune malattie (es. malattie cardiache). Infine, per quanto riguarda la vita sessuale, molti proprietari non gradiscono affittare ad omosessuali o trans" (cfr. nota di riscontro della società del 20 novembre 2006, p. 1);
TENUTO CONTO che, per previsione di legge, i dati sensibili possono essere trattati da soggetti privati solo con il consenso scritto e informato degli interessati e se il medesimo trattamento è autorizzato preventivamente dal Garante, anche tramite autorizzazioni generali (artt. 26, 40 e 41 del Codice);
CONSIDERATO che il trattamento di dati sensibili da parte della società risulta lecito limitatamente a quello riguardante i dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei termini indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, strettamente inerenti all'intermediazione immobiliare e nei limiti di quanto disposto da questa Autorità con l'autorizzazione generale n. 2/2005, punto 1.2., lett. e) (in http//www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1203946), oltre che di quanto assentito dagli interessati con preventivo consenso scritto e informato;
CONSIDERATO che il più ampio trattamento dei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e la vita sessuale effettuato invece nei termini sopra descritti non rientra nell'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali nn. 2/2005, 4/2005e 5/2005, rilasciate dal Garante il 21 dicembre 2005 e in vigore sino al 30 giugno 2007 (concernenti, rispettivamente, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari) e che il Garante non ha rilasciato alla società alcuna specifica autorizzazione al trattamento dei menzionati dati sensibili della relativa clientela;
RILEVATO che il descritto trattamento di dati sensibili da parte della società, con specifico riferimento a quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e la vita sessuale non risulta essersi quindi svolto lecitamente e risulta, altresì, discriminatorio e lesivo della dignità degli interessati, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 2 del Codice il quale prescrive che il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato e della sua dignità (v. anche art. 11, comma 1, lettere a) e b) del Codice);
RILEVATO, altresì, che il legislatore, in attuazione della direttiva 2000/43/Ce per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, vieta espressamente le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nell'ambito dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, con particolare riferimento all'alloggio (art. 29, comma 1, lett. d), punto 9, legge n. 39/2002; art. 3, comma 1, lett. i), d.lg. n. 215/2003), con la conseguenza che un trattamento di dati personali preordinato a tal fine è illecito anche sotto questo profilo (art. 11, comma 1, lett. a) e b) del Codice);
RILEVATO che il trattamento effettuato dalla società, oltre a contrastare con le predette previsioni legislative e amministrative, non può considerarsi comunque conforme al principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle ordinarie finalità perseguibili nello svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del Codice);
RILEVATO che l'informativa resa dalla società, in particolare quella on-line, oltre a non essere chiara in ordine all'individuazione dei trattamenti effettuati, risulta inidonea anche sotto altri profili, e segnatamente in quanto:
non enuncia la finalità legittima (e dichiarata nel corso degli accertamenti ispettivi) di svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare (art. 13, comma 1, lett. a) del Codice);
omette di informare adeguatamente l'interessato circa la facoltà di rifiutare sin dall'inizio (oltre che in occasione di successive comunicazioni) l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica per finalità di marketing (art. 130, comma 4, del Codice; in merito v. pure Provv. 3 novembre 2005, punto 3.2., doc. web n. 1195215);
RILEVATO che va pertanto prescritto alla società di riformularla in modo idoneo e in relazione ai trattamenti leciti, e riservata l'attivazione di un autonomo procedimento per la contestazione della violazione amministrativa per inidonea informativa;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), c) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco e adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RILEVATA la necessità di vietare ulteriori trattamenti aventi ad oggetto i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, nonché la vita sessuale, effettuati illecitamente dalla società nell'attività di intermediazione immobiliare, e di disporre altresì, per finalità probatorie, il blocco del trattamento dei dati medesimi già trattati, con loro conseguente conservazione senza altre operazioni di trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice;
CONSIDERATO che il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'art. 26 del Codice rientra tra le fattispecie previste dall'art. 167, comma 2, del Codice e che va pertanto disposta la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento illecito già effettuato, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di divieto e di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a "Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c." il trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, nonché la vita sessuale degli interessati, effettuato illecitamente dalla società, e dispone il blocco di quelli già trattati illecitamente nei medesimi termini. Ciò, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;
2) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), e 157 del Codice, prescrive a Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. di riformulare in riferimento ai trattamenti leciti l'informativa resa in particolare on-line e di trasmettere al Garante un esemplare del nuovo modello riformulato entro il 15 marzo 2007 con espresso riferimento alla:
a. indicazione chiara e compiuta delle finalità del trattamento perseguite;
b. scrupolosa osservanza dei presupposti prescritti dall'art. 130, comma 4, del Codice, con particolare riferimento all'indicazione della facoltà degli interessati di opporsi sin dall'origine al trattamento dell'indirizzo di posta elettronica per finalità di marketing;
3) dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale sussistenza della fattispecie di illecito trattamento di cui all'art. 167 del Codice.
Roma, 11 gennaio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Fonte Garante Privacy