Registro dei provvedimenti
n. 431 del 20 dicembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso proposto il 27 settembre 2012 dal commissario di polizia penitenziaria XY (rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rucireta) nei confronti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con il quale l'interessato, non avendo ottenuto riscontro all'interpello preventivo, ha ribadito la richiesta volta ad ottenere il blocco del trattamento dei dati personali che lo riguardano (e l'attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati) con specifico riferimento alla trasmissione in forma nominativa (ritenuta illecita) alle organizzazioni sindacali del comparto sicurezza (nonché alla successiva affissione) del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente (che non è iscritto ad alcuna organizzazione sindacale) e le relative competenze; visto che il ricorrente ha segnalato che sarebbero contrarie alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali le indicazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che legittimerebbero la citata modalità di divulgazione dei dati; visto che il ricorrente ha infine chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 26 novembre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTE le memorie datate 24 ottobre e 6 dicembre 2012 con le quali il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel richiamare il contenuto di precedenti circolari inviate a tutti gli organi periferici dell'Amministrazione, ha ribadito le indicazioni date e la prassi ordinariamente seguita; visto che la resistente ha evidenziato come le modalità di comunicazione dei dati traggano legittimazione dall'art. 10, comma 9 dell'Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004, tuttora vigente, in base al quale "i prospetti concernenti le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria sono forniti in via riservata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di settore con l'indicazione dei nominativi e con il richiamo al rispetto della legislazione in materia di riservatezza delle informazioni (…)", modalità con la quale vengono altresì fornite le comunicazioni relative a "mobilità ordinaria, interpelli, esiti concorsi interni (…)"; tutto ciò nel più generale rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali nel comparto sicurezza;
VISTA la nota del 12 novembre 2012 con la quale l'interessato ha ribadito le proprie posizioni sottolineando, in particolare, che proprio la disposizione citata (art. 10, comma 9, dell'Accordo Nazionale Quadro), a suo avviso, non legittima la comunicazione nominativa dei dati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario alle organizzazioni sindacali;
RITENUTO che debba essere accolta la richiesta del ricorrente volta ad ottenere il blocco della comunicazione alle organizzazioni sindacali dei dati personali che lo riguardano relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, atteso che la disposizione di cui all'art. 10, comma 9, del citato Accordo Nazionale Quadro non prevede espressamente e specificamente che la trasmissione dei dati debba essere effettuata in forma nominativa, consentendo, pertanto, solamente la comunicazione di dati in forma anonima; ciò, anche alla luce di quanto evidenziato dall'Autorità nel provvedimento del 14 giugno 2007 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico) dove si prevede che l'Amministrazione possa fornire "alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili (…) ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale";
RILEVATO che in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di blocco del trattamento dei dati formulata dal ricorrente, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dovrà interrompere la comunicazione dei dati inerenti le prestazioni di lavoro di lavoro straordinario dell'interessato alle organizzazioni sindacali, alle quali andrà comunicata, a cura del Ministero, la presente decisione al fine di interdire l'ulteriore circolazione dei dati in questione precedentemente comunicati, dando conferma a questa Autorità e all'interessato dell'avvenuto adempimento entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novità e della specificità della vicenda esaminata;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone nei confronti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati personali relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del ricorrente alle organizzazioni sindacali, cui andrà altresì comunicato il presente provvedimento al fine di interdire l'ulteriore circolazione dei dati dello stesso tipo precedentemente comunicati. Il titolare del trattamento dovrà infine dare conferma dell'adempimento a questa Autorità e all'interessato entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
b) determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 20 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Fonte Garante Privacy