::: PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 27/09/2007 12:22:34

MEDICI E ZTL: MAGGIORI GARANZIE PER I PAZIENTI.

 

Non si possono richiedere dati sui pazienti visitati nelle zone ztl per annullare le multe effettuate I comuni non possono chiedere ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio nelle aree ztl. Ai medici,  inoltre, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe. Lo ha prescritto il Garante in seguito ad alcune  segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone ztl ed erano stati multati perché privi di permesso. Nelle segnalazioni si manifestava una doppia esigenza: consentire alla categoria l'esercizio della propria attività di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy. In particolare  i medici chiedevano di verificare se le procedure adottate dal comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato - comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata -  fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l'accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe. Nel definire le segnalazioni il Garante ha ritenuto sproporzionate e non indispensabili le richieste  rivolte ai medici da parte dei comuni. L'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl,  può essere perseguito infatti, secondo l'Autorità,  attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all'ordine professionale. L'Autorità ha stabilito, inoltre, che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto  alla riservatezza dei pazienti. Fonte Garante Privacy

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer
 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits