::: PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 07/01/2009 18:38:58

PERSONE DISPERSE IN MONTAGNA: SI PUÒ LOCALIZZARE IL CELLULARE PER RINTRACCIARLE

 

Sarà più facile rintracciare le persone disperse in montagna, almeno quelle che portano con sé un cellulare. Il Garante privacy ha chiarito che gli organismi di soccorso possono ottenere dalle società telefoniche i dati relativi alla posizione delle persone in pericolo di vita per le quali siano state attivate formalmente le ricerche.

Il Soccorso alpino (Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Cnsas) che ha spesso la concreta necessità di localizzare con urgenza una persona dispersa, potrà dunque avvalersi della possibilità di utilizzare più rapidamente informazioni concernenti i ponti e le celle attivate o “agganciate” dal telefono mobile della persona dispersa.

L'Autorità è intervenuta a chiarire che il Codice della privacy, nel caso vi sia la necessità di salvaguardare la vita o l'incolumità di una persona, consente alla società telefonica di comunicare  i dati all'organismo di soccorso, anche senza il consenso dell'interessato.

Il provvedimento dell'Autorità è stato adottato a seguito delle richieste provenienti da diversi Comuni che avevano rappresentato la necessità di poter disporre di queste informazioni. Pur riguardando il Soccorso alpino, il provvedimento afferma principi suscettibili di essere applicati, con le dovute cautele, anche in altri casi di soccorso.

I dati dovranno essere utilizzati dagli organismi di soccorso solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona dispersa.

Per quanto riguarda le chiamate di emergenza, l'Autorità ha inoltre ricordato che i servizi abilitati a ricevere questo tipo di chiamate possono comunque  trattare i dati relativi all'ubicazione dei telefoni relativi a chi chiama, anche quando l'utente o l'abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso.

Per assicurare la massima diffusone del provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) tra i soggetti interessati, l'Autorità ha disposto l'invio, oltre che ai Comuni interessati, anche ai principali operatori di telefonia mobile.

"Rispetto alla salvaguardia della vita umana - ha commentato Giuseppe Fortunato - non può esserci dubbio nel rintracciare, con la necessaria celerità, la persona dispersa. Il Garante della privacy, ancora una volta, rammenta che la normativa sulla privacy, correttamente interpretata, non è mai impedimento alla tutela dei valori inviolabili del nostro ordinamento. Al tempo stesso, fuori dalla fattispecie chiaramente definita dal Garante, a nessuno è permesso controllare i nostri liberi spostamenti".

Fonte Garante Privacy

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer
 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits