Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008 )
Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
articolo 166» sono soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro». (vedi articolo)
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato (vedi articolo):
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti (vedi articolo):
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla finedel comma sono soppresse (vedi articolo).