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apri versione stampabile documento aggiornato il 12/02/2009 08:02:31

RIPRISTINO UTILIZZO DATI PERSONALI ELENCHI TELEFONICI PER PROMOZIONI E TELEMARKETING.

 

In data odierna il Senato ha approvato il c.d. "decreto milleproroghe" che ha reso leciti i trattamenti di dati anagrafici di persone presenti negli elenchi telefonici pubblici prima del 1° agosto 2005.

Tutti coloro che abbiano costituito banche dati sulla base di dati estrapolati da elenchi telefonici pubblici, prima del 1° agosto 2005, possono lecitamente trattare detti dati per fini promozionali. Questo porta a diverse considerazioni:

  1. non si può essere certi che gli elenchi siano stati formati prima del 2005 dal momento che non è richiesta, tantomeno sarebbe stato possibile richiedere, la riprova della soddisfazione di detta condizioni attraverso l'apposizione, per esempio, di una marca temporale; forse sarebbe stato funzionale a limitare attivita non lecite richiedendo di produrre dette basi dati entro trenta giorni dalla data di approvazione del decreto e corredando le stesse con marca temporale: in questo modo si sarebbero limitati gli usi ipropri di dati da parte di coloro che non potevano dimostrare di detenere tali banche entro i termini previsti;
  2. sembra chiara l'impossibilità di cedere a terzi la banca dati costituita, tuttavia, il titolare della banca dati potrebbe lecitamente effettuare azioni promozionali per conto terzi, sulla base di un'esternalizzazione di attività degli stessi;
  3. restano impregiudicati i diritti degli interessati ovvero la capacità di opporsi al trattamento, di richiedere la cancellazione dalle banche dati;
  4. la violazione del principio di finalità - utilizzo dei dati diverso dalle finalità per le quali gli stessi sono stati resi disponibili - costituisce ancora un valido deterrente per i call center et similari: coloro che desiderano utilizzare dati di sconosciuti, possono farlo sol orichiedendo preventivo assenso all'interessato stesso.

Segue testo normativo inserito nel decreto approvato dal Senato.  

1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005 

 
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