IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, gli articoli 31 ss. e 154, comma 1, lettere c) e h), nonche' il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del medesimo Codice;
Visto il provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 relativo a «misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008;
Visto il punto 3 del dispositivo del predetto provvedimento, il quale prescrive che le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del medesimo dispositivo siano introdotti, per i trattamenti gia' iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento stesso, al piu' presto e comunque entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla medesima data, mentre, per i trattamenti che avranno inizio dopo il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, tali accorgimenti e misure siano introdotti anteriormente all'inizio del trattamento dei dati;
Tenuto conto dei quesiti pervenuti sia da singoli titolari del trattamento sia da alcune associazioni rappresentative di categoria, relativi all'esatta interpretazione degli adempimenti prescritti dal citato provvedimento del 27 novembre 2008;
Considerata l'ampia platea di soggetti interessati all'adempimento del suddetto provvedimento e la conseguente necessita' di assicurare la massima diffusione e la piu' completa e precisa conoscenza delle prescrizioni in esso contenute;
Riservata la possibilita', all'esito di un attento esame dei quesiti gia' pervenuti e di quelli che potranno essere sottoposti all'attenzione del Garante, anche a seguito dell'attivita' di consultazione attualmente in corso all'interno di alcune associazioni professionali e di categoria, di fornire chiarimenti in merito attraverso risposte ai quesiti piu' frequenti da diffondere anche tramite il sito Internet dell'Autorita';
Ritenuta l'opportunita' di unificare i termini previsti per l'adempimento delle prescrizioni di cui al citato provvedimento del 27 novembre 2008 e ravvisata altresi' la necessita' di prorogare tali termini, disponendo che tutti i titolari del trattamento (qualunque sia la data di inizio dei trattamenti che li riguardano) adottino le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del dispositivo di tale provvedimento entro il 30 giugno 2009;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Dispone:
a) di unificare e contestualmente prorogare i termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui al citato provvedimento del 27 novembre 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati (qualunque sia la data di inizio dei trattamenti che li riguardano) adottino le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del dispositivo del provvedimento medesimo entro il 30 giugno 2009;
b) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2009
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale reggente: De Paoli
Fonte Gazzetta Ufficiale