L'Autorità Garante ha approvato lo schema di decreto che regolamenta la procedura per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, ma ha imposto maggiori tutele a protezione dei dati personali dei minori considerate le condizioni di particolare vulnerabilità in cui si trovano. Ha quindi chiesto di introdurre una serie di garanzie fin dall'inizio della procedura.
Lo schema prevede che entro 24 ore dal primo contatto, le forze di polizia procedano ad un colloquio preliminare con la vittima, con l'ausilio di un mediatore culturale e di un interprete, allo scopo di accertarne l'età.
Deve essere garantita la presenza di un tutore nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e occorre fornire alla persona interessata e al suo tutore una preventiva informativa sull'intera procedura di accertamento dell'età, sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dall'art.7 del Codice.
L'Autorità ha inoltre chiesto alla Presidenza del Consiglio di indicare quali siano le banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali consultabili dalle Forze di polizia laddove la persona non sia in possesso di documenti idonei e con quali modalità siano accessibili, nonché di valutare l'inserimento nel preambolo del decreto anche del richiamo alla normativa nazionale (d.lgs. n. 212/2015) con cui si è data attuazione alla direttiva 2012/29/UE relativa alle norme minime di assistenza alle vittime di reato.
FONTE GARANTE PRIVACY