Garante per la protezione dei dati personali: respinta l’istanza di una società che gestisce ed eroga servizi per clienti pubblici e privati, che chiedeva di essere autorizzata ad effettuare un trattamento di dati giudiziari dei propri dipendenti.
La società intendeva raccogliere e utilizzare le informazioni presenti nel casellario giudiziale fornito dai propri lavoratori e comunicarle a una ditta appaltante, questo per consentire alla ditta di esprimere il proprio gradimento o meno sui lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, nel caso specifico a bordo dei treni, inquadrati come manovale e pulitore.
L'Autorità ha ribadito con provvedimento n.267 del 15/6/2017 che i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da una espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante in cui siano indicate le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Nel caso specifico, la società non ha indicato una base giuridica, legislativa regolamentare o contrattuale, né adeguata a legittimare quel determinato trattamento di dati giudiziari o che autorizzi la comunicazione dei dati alla società appaltante.
Nel Ccnl e nel contratto aziendale di gruppo inoltre, non vi sono disposizioni da cui emerge l'indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti per lo svolgimento delle attività nelle quali saranno impiegati i lavoratori.
FONTE GARANTE PRIVACY