1. Il presidente ha il compito di:
a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno;
b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;
c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.