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apri versione stampabile documento aggiornato il 15/02/2004

MEDICI DI BASE, CONSENSO E RICETTE: GARANZIE PER I CITTADINI, SENZA BUROCRAZIA

 

Con riferimento ad alcune recenti polemiche relative all'applicazione del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali al settore sanitario, l'Autorità Garante ha inviato il 9 febbraio al Ministro della salute una nota di ringraziamento per la collaborazione prestata e per i commenti espressi dal Ministro in una lettera del gennaio scorso, riguardo al percorso di crescita di una cultura del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone interessate dai trattamenti di dati.

Nella lettera, il Garante ha anche indicato alcuni punti qualificanti della sua azione in favore di una applicazione delle norme che, mantenendo le più alte garanzie per i cittadini, non aggravi gli adempimenti burocratici.

Il Garante ha innanzitutto ricordato la collaborazione con il Governo ed il Parlamento, confermando il proprio impegno nella delicata fase di prima attuazione del Codice appena entrato in vigore per ricercare ogni soluzione utile per garantire diritti e libertà fondamentali nel rispetto del principio di semplificazione (art. 2 del Codice). Ha poi precisato che, con la collaborazione degli operatori sanitari, definirà a breve un modello semplificato di informativa agevolmente utilizzabile anche dai medici di base senza approcci burocratici (artt. 13, comma 3, e 78, comma 3).

L’Autorità ha inoltre anticipato che suggerirà agli operatori sanitari formule sintetiche e colloquiali per raccogliere gli eventuali consensi, anche in questo caso nell'ottica di prevedere garanzie efficaci anziché inutili soluzioni formalistiche, e tenendo presenti le varie situazioni nelle quali, dal 1° gennaio scorso, il consenso non è più necessario o può essere differito per assicurare la tempestività e l’efficacia della prestazione medica.

Il Garante ha confermato che è già a buon punto un proficuo confronto con la FNOMCeO (Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) per permettere ai medici di base di non doversi privare dei dati dei propri assistiti che non dovessero entrare in contatto con essi entro il termine transitorio del 30 settembre 2004;

E’ stato poi manifestato l'impegno a fornire a breve termine altri chiarimenti per porre fine agli allarmismi ingiustificati che si sono creati, specie per i medici di base, a proposito delle misure per rispettare la dignità e la riservatezza delle persone nelle sale d’attesa e riguardo alla notificazione dei trattamenti di dati al Garante.

Nella lettera viene anche anticipato che le misure da adottare per tutelare le persone nelle situazioni di promiscuità o in occasione di prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 83 del Codice, interesseranno solo le strutture sanitarie e non le anticamere di singoli medici di base, i quali hanno un rapporto diverso e più personalizzato con i propri assistiti;

Per quanto riguarda la notificazione, il Garante ha precisato che tale adempimento, già notevolmente ridotto a pochissimi casi dal Codice, non interesserà l’intera categoria dei medici di base, riguardando esclusivamente alcuni particolari trattamenti di dati suscettibili di arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone e per i quali, in ossequio al chiaro dettato comunitario, è però irrinunciabile una trasparenza quale che sia l’operatore sanitario. Anche per questo aspetto l’Autorità interverrà con specifici chiarimenti ed eventuali semplificazioni (art. 37, comma 2). E’ comunque già da escludere che si tratti di un adempimento gravoso: riguarda infatti solo una tantum l’intera attività svolta e non certo, caso per caso, ogni singolo rapporto con i pazienti.

Il Garante ha infine ringraziato il Ministero della ulteriore collaborazione che si svilupperà, entro il 1° gennaio 2005, sulla disciplina delle ricette mediche, fiduciosa del fatto che anche in questo caso si individueranno modalità attuative ragionevoli e praticabili per attuare le doverose scelte di garanzia più volte confermate dal Governo e dal Parlamento.


fonte: comunicazioni ufficiali del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002)

 
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