Registro dei provvedimenti
n. 152 del 31 marzo 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 22 dicembre 2015 con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Conti e Claudia Ruzziconi, ribadendo le istanze già avanzate a Google ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") con gli interpelli preventivi inviati in data 21 maggio 2014 e in data 4, 13 e 26 novembre 2015, ha chiesto:
- la rimozione di dodici Url e dei relativi stralci dei contenuti ad essi associati (c.d."snippet") che vengono restituiti come risultati digitando nella stringa di ricerca il suo nominativo e che rimandano a vicende di cronaca in cui è rimasto coinvolto circa XX orsono;
- la rimozione dei suggerimenti di ricerca "ZZ", "KK", "XX", QQ", "YY", "JJ" che vengono visualizzati dalla funzione di "Completamento automatico", digitando il nominativo del ricorrente nella stringa di ricerca;
- la refusione delle spese del presente procedimento;
PRESO ATTO che il ricorrente ha dichiarato che, tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, ha partecipato attivamente al QH e successivamente al QJ, commettendo diversi reati aggravati dalla matrice terroristica le cui pene – tra anni in carcere e misure alternative alla detenzione – avrebbe tuttavia finito di scontare nel QK;
CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare sostenuto:
- di non essere un personaggio pubblico ma di essere attualmente un libero cittadino che vive dei proventi del proprio lavoro di QZ;
- che il lungo lasso di tempo trascorso dall'accadimento dei fatti, il nuovo percorso di vita intrapreso, e l'assenza di notorietà farebbero venir meno l'interesse pubblico attuale alla conoscenza delle informazioni indicizzate;
- che tali contenuti sarebbero per il ricorrente "estremamente fuorvianti ed altamente pregiudizievoli" cagionandogli gravi danni dal punto di vista personale e professionale;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare: a) la nota del 30 dicembre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, b) il verbale dell'audizione del 19 gennaio 2016 nonché c) la nota del 19 febbraio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTE la nota e la memoria rispettivamente inviate in data 11 e 12 gennaio 2016 da Google, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Masnada e Marco Berliri, con le quali la società resistente, nel comunicare la decisione di non deindicizzare gli URL in questione in ragione della gravità dei fatti contestati al ricorrente, ha rappresentato che, nel caso di specie, non sarebbero sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, (c.d. "sentenza Costeja"), indicativi del diritto all'oblio, considerato in particolare che:
- nonostante il decorso del tempo dall'accadimento dei fatti, sussiste il preponderante interesse pubblico al reperimento di notizie relative ad una delle pagine più buie della storia italiana, i c.d. "anni di piombo", nella quale il ricorrente è entrato a far parte a pieno titolo macchiandosi di reati di matrice terroristica eversiva dell'ordine democratico (portando a sostegno, di tali argomentazioni la sentenza del Tribunale di Milano 18 giugno 2015, n. 7610);
- come del resto riportato anche nelle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014, dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP 225), il c.d. diritto all'oblio non sussisterebbe rispetto a "reati più gravi" quali sono i crimini efferati (YH) di cui si è reso protagonista il ricorrente, il quale è stato condannato a HZ per l'uccisione di HK; e ciò, nonostante l'interessato abbia finito di scontare la sua pena (comunque ridotta a seguito dei benefici di legge);
- la professione di QZ esercitata dal ricorrente, (...), assumerebbe rilievo ai fini dell'interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie in questione, stante il ruolo nella vita pubblica dallo stesso svolto, e ciò allo scopo di tutelare il pubblico da eventuali condotte professionali improprie (le citate Linee Guida, tra i soggetti che ricoprono tale ruolo ha indicato, a titolo esemplificativo, "politici, alti funzionari pubblici, uomini di affari e professionisti (eventualmente iscritti in albi)", (come peraltro sembrerebbe avvalorato dalla sentenza del Tribunale di Roma 3 dicembre 2015, n. 23771);
PRESO ATTO che, nella medesima memoria del 12 gennaio 2016, Google ha altresì sostenuto che:
- sarebbe inammissibile la richiesta di rimozione dei suggerimenti di ricerca visualizzati nella tendina a comparsa del "Completamento automatico", posto che le previsioni visualizzate sono il risultato di un software che rispecchia in modo algoritmico il numero dei termini maggiormente ricercati, in un arco di tempo determinato, insieme alle prime parole chiave digitate nella stringa di ricerca e non riflette in alcun modo una scelta discrezionale di Google;
- pertanto non risulterebbero applicabili al servizio di "Completamento automatico" i principi della c.d. sentenza Costeja riferibili esclusivamente all'attività di organizzazione e aggregazione fornita dal motore di ricerca "allo scopo di facilitare agli utenti l'accesso a dette informazioni";
VISTE la memoria difensiva del 12 gennaio 2016 e le note di replica del 18 gennaio 2016 con le quali il ricorrente ha sostenuto che:
- la funzione di "Completamento automatico" di Google sarebbe influenzata non solo dal numero delle ricerche effettuate dalla massa degli utenti "ma anche dalla presenza o meno dei contenuti nel web oltre che delle proprie cronologie web, dal browser e dall'account Google con cui si accede" cosicché quanto più materiale web riguardante il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cronaca in questione viene indicizzato da Google tanto più frequentemente sarà visualizzato il suggerimento di ricerca "KK" che, comunque, da ricerche effettuate dall'interessato, non risulterebbe più presente tra le previsioni di ricerca;
- non vi sarebbe alcun preponderante interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni indicizzate dai contestati Url rispetto ai quali ha ribadito la richiesta di rimozione indicando analiticamente i motivi per ciascuno di essi;
- il richiamo della difesa di Google alle due sentenze di merito del Tribunale di Milano e di Roma sarebbe fuorviante ed inconferente nel caso di specie, in quanto, diversamente dai casi oggetto di tali pronunce, il ricorrente avrebbe volontariamente scelto uno stile di vita "del tutto avulso e distante dalle iniziative di matrice politico-ideologica che hanno caratterizzato la sua giovinezza";
- non appartiene ad alcuna delle categorie esemplificative del concetto di "ruolo pubblico" indicate nelle Linee Guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" richiamate dalla resistente poiché svolge la propria professione HX (infatti, in virtù della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non può partecipare ad alcun concorso pubblico né può iscriversi ad alcun albo professionale, essendo richiesto in tal caso un certificato del casellario giudiziale privo di condanne);
VISTA la memoria del 4 febbraio 2016 con la quale Google:
- ha dichiarato che l'associazione fra il nominativo del ricorrente e il termine "terrorista" sarebbe tuttora visualizzata dalla funzione di "Completamento automatico" di Google, a riprova di quanto già sostenuto circa il funzionamento di tale software basato su indici statistici;
- ha ribadito che, in ogni caso, il ricorrente, in virtù della professione di QZ "(...) svolge un ruolo che ha riflessi nella vita pubblica, a prescindere dall'iscrizione o meno agli albi";
PRESO ATTO che nella memoria del 29 febbraio 2016 il ricorrente, ribadendo le proprie richieste, ha nuovamente riaffermato di essere un privato cittadino privo di alcun ruolo nella vita pubblica;
RILEVATO, tutto ciò premesso e passando all'esame delle singole doglianze, che l'Url http://..., rientrante fra quelli contestati nell'atto di ricorso, non risulta attualmente più indicizzato da Google in quanto dalla fine di gennaio 2016 l'archivio storico del Corriere della Sera da sito usufruibile gratuitamente ed indicizzato dai motori di ricerca generalisti è divenuto una piattaforma a pagamento;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto appena esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla rimozione di detto specifico Url;
CONSIDERATO invece che, con riferimento alla richiesta di rimozione dei restanti URL contestati dal ricorrente, stante la permanente attualità della stessa, occorre procedere all'esame facendo riferimento ai criteri generali indicati per l'esercizio del diritto all'oblio contenuti nelle citate Linee Guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29";
RILEVATO, quindi, in particolare, che elemento costitutivo del diritto all'oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l'interrogazione dei motori di ricerca e che, anche laddove sussista, tale elemento incontra tuttavia un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino riferite a reati gravi dovendo le relative richieste di deindicizzazione essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati pur nel rispetto, comunque, di un'analisi caso per caso (punto 13, delle Linee Guida);
RILEVATO che i fatti narrati negli articoli rinvenibili attraverso tali URL riguardano crimini di particolare gravità (reati di stampo terroristico ed eversivo dell'ordine democratico) per i quali il ricorrente è stato condannato a HZ;
CONSIDERATO che gli Url tuttora indicizzati rimandano, fra l'altro, a:
- notizie di stampa o fotografie relative ai fatti di cronaca in cui è rimasto coinvolto il ricorrente, pubblicate fino al ZX sulle maggiori testate o agenzie di stampa nazionali;
- la voce dell'enciclopedia on-line Wikipedia che riguarda il ricorrente (il cui ultimo aggiornamento data al KJ 2016);
- uno studio storico ospitato sul sito di ZQ avente ad oggetto l'omicidio di JZ nel quale il ricorrente era stato al tempo accusato da altri neofascisti di aver avuto un coinvolgimento (pur essendo stato in seguito scagionato), omicidio la cui paternità, a distanza di tanti anni, nonostante le rivendicazioni da parte degli ambienti di destra e di sinistra dell'epoca, rimane tuttora ignota (peraltro, nel ZY sarebbero emersi nuovi ed inaspettati elementi riguardanti il delitto WZ);
- una tesi di laurea XW nella quale si dà conto del pensiero, del ruolo e delle azioni commesse dal ricorrente;
- un libro dal titolo YX sul tema degli "anni di piombo" con un capitolo dedicato interamente alla figura del ricorrente del quale sono anche riportate le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista;
- gli atti processuali di un processo di mafia pubblicati sul sito della Camera dei deputati contenenti le dichiarazioni rese dal ricorrente all'autorità inquirente nel JX;
- un blog a sfondo politico sul quale il ricorrente ha personalmente postato un suo intervento nel 2010 a chiarimento delle sue attuali posizioni politiche;
CONSIDERATO che tali informazioni riguardano una delle pagine più buie della storia italiana, della quale il ricorrente non è stato un comprimario, ma un vero e proprio protagonista di spicco ed hanno ormai assunto una valenza storica avendo segnato la memoria collettiva;
CONSIDERATO che per tali ragioni, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi, l'attenzione del pubblico è tuttora molto alta su quel periodo e sui fatti avvenuti, come peraltro dimostra la relativa attualità dei riferimenti raggiungibili mediante i citati URL;
PRESO ATTO che, effettivamente, i reati di cui l'interessato si è macchiato risultano rientrare fra quelli particolarmente gravi indicati dal WP29 nelle citate Linee guida, tanto che – indipendentemente dall'avvenuta estinzione della pena inflitta – resta per l'interessato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, debba ritenersi prevalente l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione e che pertanto debba dichiararsi infondata la richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente e tuttora indicizzati da Google;
RILEVATO, infine, che da verifiche svolte nel corso dell'istruttoria e come confermato dalla stessa Google in data 23 marzo 2016 risulta che i suggerimenti di ricerca "ZZ", "KK", "XX", QQ", "YY", "JJ" in precedenza visualizzati dalla funzione di "Completamento automatico" in associazione al nominativo del ricorrente non siano più presenti; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla relativa richiesta;
RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della novità e specificità della vicenda;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla rimozione dei suggerimenti di ricerca "ZZ", "KK", "XX", QQ", "YY", "JJ" visualizzate dalla funzione di "Completamento automatico" di Google in associazione al nominativo del ricorrente;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rimozione dell'Url http://... e del relativo "snippet";
c) dichiara infondato il ricorso volto ad ottenere la rimozione dei restanti URL indicati dal ricorrente e dei relativi "snippet" dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell'interessato;
d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 31 marzo 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia