Registro dei provvedimenti
n. 176 del 6 aprile 2017
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO il reclamo presentato da XX il 6 giugno 2016;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
1.1. Con reclamo del 6 giugno 2016 e, quindi, con successive comunicazioni e integrazioni documentali, XX ha lamentato l'illecito trattamento di dati personali a sé riferiti in relazione all'ingiustificata attivazione, a suo nome e a propria insaputa, di un numero elevato di linee di telefonia residenziale (826) da parte di Telecom Italia s.p.a.; di questo il reclamante sarebbe venuto a conoscenza, a far data dal dicembre 2011, in occasione del verificarsi di alcune attività di recupero crediti (via via infittitesi), effettuate con solleciti telefonici e scritti indirizzati a sé e alla moglie e provenienti da operatori a ciò incaricati dalla Società.
Di qui i numerosi reclami presentati a Telecom e alcune istanze di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice rivolte alla stessa, già a partire dal 2014, al fine di accertare, tra l'altro, l'esatto numero di linee a sé associate; al riguardo la Società rispondeva, con riscontro ritenuto inidoneo, che il codice fiscale dell'interessato «era stato associato a 42 utenze telefoniche "cessate", intestate e in uso a soggetti terzi».
Sulla vicenda, risulta anche una denuncia-querela presentata dal reclamante il 26 dicembre 2011 nonché una comunicazione al Garante di una violazione di dati personali effettuata dalla stessa Telecom Italia s.p.a. il 22 gennaio 2015, acquisita dal reclamante a seguito di un procedimento d'accesso ai documenti (cfr. determina dirigenziale del 9.12.2015, in atti); di detta comunicazione il reclamante lamenta incongruenze tra i fatti e le dichiarazioni rese.
1.2. Alla luce della più volte contestata attribuzione a sé di utenze telefoniche facenti in realtà capo a terzi, il reclamante lamenta quindi il trattamento illecito dei dati che lo riguardano posto in essere dalla Società per un ampio lasso di tempo e nonostante la stessa fosse a conoscenza di tale circostanza; trattamento di dati che non si sarebbe esaurito nell'indebita attribuzione al reclamante di linee telefoniche allo stesso estranee, ma che avrebbe trovato ulteriore sviluppo nell'indebita comunicazione di dati personali a terzi avvenuta, da un lato, mediante l'ingiustificata trasmissione ad una pluralità di operatori di recupero del credito, ausiliari di Telecom, di informazioni di contatto che lo riguardano e dell'asserita circostanza che egli si sarebbe reso inadempiente rispetto alla fruizione di servizi di telefonia (mai fruiti) e, dall'altro, mediante l'indebito inserimento del proprio codice fiscale in un numero imprecisato e comunque assai elevato di fatture trasmesse, nel corso di un ampio intervallo temporale, compreso tra il 2003 e il 2015, ai reali intestatari delle menzionate linee telefoniche.
Tale indebita comunicazione sarebbe inoltre avvenuta nei confronti di un (non conosciuto) titolare dell'indirizzo di posta elettronica XX, presente nelle fatture in questione cui, di volta in volta, è stato trasmesso l'avviso di emissione della stesse.
2. Considerati gli elementi presentati dal, al fine di verificare le circostanze rappresentate nonché, più in generale, l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali da parte della Società, l'Ufficio, ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice, ha effettuato verifiche in loco presso alcune sedi della società in data 13, 14 e 20 dicembre 2016, 25 gennaio nonché 1° febbraio 2017.
3.1. Con riferimento ai fatti sopra sintetizzati ai punti 1.1 e 1.2, nel corso degli accertamenti ha trovato conferma, anzitutto, che la comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 32-bis del Codice in data 22 gennaio 2015, pur non contenendo alcun espresso riferimento nominativo alla persona del reclamante, in effetti ha avuto ad oggetto le vicende oggetto del reclamo (cfr. le dichiarazioni contenute nei verbali del 13.12.2016, p. 2 e del 20.12.2016, p. 2).
3.2. Al fine di accertare la fondatezza dei fatti lamentati, nei confronti del XX e, più in generale, della clientela, nel corso delle attività ispettive sono state quindi acquisite le dichiarazioni dei rappresentanti della Società, (della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice), Sono state effettuate verifiche a campione mediante accessi ad alcuni sistemi informatici preposti alla gestione, per varie finalità, dei dati riferiti alla clientela (il Customer relationship management-Crm), quali: il sistema di fatturazione, denominato "Publishing fatture" e la banca dati utilizzata per le interrogazioni da parte dell'Autorità giudiziaria denominata "RAC" (richiesta anagrafica cliente), che riceve le informazioni relative alla consistenza delle linee e all'anagrafica clienti da tutti i sistemi della Società, in particolare dai Crm consumer e business (cfr. verbale 1.2.2017, p. 2).
Le interrogazioni così effettuate, avvenute mediante le chiavi di ricerca comunemente utilizzate dagli operatori, consistenti nella numerazione delle linee telefoniche assegnate e nel codice fiscale degli intestatari delle medesime, hanno consentito di appurare (anzitutto con riguardo ai fatti lamentati al punto 1.1) che:
a. rispetto alle linee telefoniche residenziali oggetto di reclamo, le assegnazioni effettuate nei sistemi della Società non trovano fondamento in alcun contratto intercorso tra Telecom e il reclamante, né consta che contratti siano stati (abusivamente) stipulati da terzi con dati allo stesso riferiti: tale circostanza risulta comprovata sia dalla documentazione prodotta dalla Società in relazione ad alcune delle numerazioni individuate a campione nel corso degli accertamenti sia, per le linee per le quali non è stato possibile recuperare copia della documentazione contrattuale originaria, da idonea documentazione alternativa dalla quale è possibile individuare (o desumere) l'effettivo intestatario della linea (diverso dal reclamante). Si tratta, in particolare, di richieste di cessazione della linea presentate dagli eredi, disdette, conferme di adesione a servizi aggiuntivi da parte dell'effettivo intestatario, ulteriore documentazione relativa all'esecuzione del contratto, come comunicazioni relative a rimborsi, richieste di revoca della domiciliazione postale, riscontri a reclami, etc. ovvero concernenti la risoluzione del contratto (cfr. la documentazione allegata al verbale del 25.1.2017 riferita a 44 numerazioni selezionate a campione, con particolare riferimento ai doc. 2-23). Tale circostanza, inoltre, è stata confermata dalle dichiarazioni rese in sede di verifica, secondo le quali l'errata assegnazione delle linee nei sistemi informativi, che si è manifestata nell'«associazione tra intestatario della fattura e il diverso codice fiscale riportato nel corpo della stessa[,] potrebbe essere attribuita ad errori occorsi durante le attività di migrazione dal [precedente sistema gestionale] all'attuale Crm […], in particolare nei casi in cui nel sistema TGU non era riportato alcun codice fiscale (cfr. verbale 20.12.2016, p. 3); negli stessi termini, peraltro, la Società si era espressa nella propria comunicazione al Garante del 22 gennaio 2015 dichiarando che quanto accaduto fosse riconducibile «ad una pregressa anomalia software verificatasi in occasione di una migrazione massiva di dati della clientela» dal vecchio al nuovo sistema gestionale «effettuata tra gennaio 2003 e febbraio 2004»;
b. all'esito della ricerca effettuata nel Crm con il codice fiscale del reclamante, a quest'ultimo:
i. non risultano allo stato assegnate linee telefoniche residenziali;
ii. sono risultati comunque associati due recapiti di telefonia residenziale (cfr. all. 3 al verbale 13.12.2016), in realtà riferibili ad altri clienti, come emerso dalla documentazione in atti: con riguardo alla numerazione XX cfr. Report_XX, allegato al verbale del 1.2.2017; con riguardo alla numerazione XX cfr. Report_XX.pdf allegato al medesimo verbale);
iii. è attribuita la qualifica di "cliente moroso" (cfr. all. 3 al verbale 13.12.2016); inoltre,
c. per quanto riguarda il passato, il reclamante è risultato ingiustificatamente assegnatario nei sistemi della Società di un numero rilevante di numerazioni telefoniche residenziali, complessivamente pari a 826 linee (come già dichiarato dalla Società nella comunicazione al Garante del 22.1.2015): ancorché tale informazione, come appena rappresentato, non sia più desumibile in via immediata e diretta interrogando il Crm, da distinte funzionalità dello stesso ‒ in particolare consultando il campo "Contatti" del Crm, nel quale sono riportate le segnalazioni e i reclami formulati da altri clienti (cd. "richieste") concernenti, essi pure, l'errata indicazione nelle fatture dei codici fiscali ivi riportati, corrispondenti a quello del reclamante ‒ emergono comunque i riferimenti alla sua persona in relazione alla successione cronologica dell'assegnazione delle utenze riferite a ciascuna linea telefonica, ancorché tale attribuzione sia erronea (cfr. gli screenshot tratti dal Crm riprodotti agli all.ti n. 7, 8, 11, 13, 16, 18, 19 e 21 al verbale 13.12.2016 e gli all.ti 10, 15 e 20 al verbale 14.12.2016, come rappresentato alle pp. 2 e 3 dello stesso). Tale erronea assegnazione, peraltro, è stata confermata dai rappresentanti della Società, secondo i quali il reclamante «risulta essere stato intestatario dal 2001 ad oggi di circa 830 linee telefoniche» (cfr. verbale 1.2.2017, p. 3) e constatata mediante la consultazione nel corso degli accertamenti del RAC che, alimentato dal Crm, cristallizza le informazioni riferite a tutta la base dati clienti, attivi e cessati (cfr. i Report XX e XX allegati al verbale 1.2.2017; v. altresì i Report XX, XX e XX allegati al medesimo verbale);
d. analoga erronea intestazione delle linee è emersa anche presso il "RAC" in relazione ad altri clienti della Società individuati a campione nel corso delle verifiche (cfr. il Report_XX allegato al verbale 1.2.2017);
e. come anticipato, secondo quanto dichiarato nel corso degli accertamenti, tale erronea attribuzione delle linee telefoniche (in quanto disancorata rispetto ai contratti intercorsi con gli effettivi contraenti: v. sopra lett. a), sarebbe dovuta a non meglio precisati «errori occorsi durante le attività di migrazione dal sistema [preesistente] all'attuale Crm […]» (cfr. verbale 20.12.2016, p. 3), iniziate nel settembre 2002 e terminate nel marzo 2004 (cfr. verbale 25.1.2017, p. 4);
f. salvo quanto si dirà di seguito con riguardo alla varia tipologia delle rilevate erronee associazioni tra linee telefoniche e dati personali relativi ai clienti presenti nel Crm, la descritta erronea assegnazione delle linee telefoniche in capo al reclamante (punto 3.2) e anche ad altri clienti (cfr. punto 3.3) si sarebbe quindi propagata, secondo regole o criteri che i rappresentanti della Società non sono stati in grado di spiegare (cfr. il citato verbale 20 dicembre 2016, p. 3), ad altri sistemi informatici (in varia misura) alimentati dal Crm. In particolare:
i. il sistema di fatturazione: a detta della Società, infatti, il dichiarato malfunzionamento ha determinato il reiterato inserimento nelle fatture riferite a ciascuna linea telefonica oltre che dei dati del destinatario e dell'intestatario della fattura (per lo più, nei casi oggetto di reclamo, il reale intestatario della linea telefonica), anche del codice fiscale riferito all'apparente intestatario (nel Crm) della linea telefonica, (nel caso di specie il reclamante ma, come si è anticipato, anche di terzi: v. amplius il punto 3.3). Il fenomeno si è prolungato per un ampio intervallo temporale, sino alla "voltura" o alla cessazione delle linee (v., ad es., le fatture riferite al reclamante negli anni 2012-2015 di cui agli all. 22-25 al verbale 14.12.2016 o negli anni 2011-2014 nelle fatture di cui agli all. 30-35 del medesimo verbale). Tale circostanza, già lamentata dal reclamante, è risultata pienamente comprovata dalle fatture acquisite a campione in sede di verifica (cfr., oltre a quelle richiamate, cfr. anche all.ti n. 5 e 6 al verbale 13 dicembre 2016). Inoltre, a seguito delle richieste formulate dall'Ufficio (su numerazioni individuate a campione) concernenti l'elenco delle fatture degli ultimi 10 anni relative a numerazioni riferite al codice fiscale del reclamante, è stato dichiarato che nel sistema di fatturazione della Società detto codice fiscale ricorre in «769 fatture riferite, in prima approssimazione, a 84 utenti di rete fissa» (cfr. verbale 20.12.2016, p. 3);
ii. il sistema "RAC", come sopra descritto alla lett. c): le verifiche effettuate hanno infatti consentito di accertare la presenza delle 826 linee erroneamente attribuite al reclamante (cfr. verbale 1.2.2017, p. 3 e i menzionati Report XX e XX allegati allo stesso);
g. nel tempo, a far data dal 2003 e sino al 2015, parte delle linee telefoniche erroneamente attribuite al reclamante nel Crm sono state progressivamente assegnate, all'interno di detto sistema, ai reali contraenti, per lo più a seguito di "volture" operate dalla Società in occasione di segnalazioni e reclami degli stessi [cfr. verbale 13.12.2016, p. 3, nonché, ad es., all.ti n. 4 e 6 al medesimo verbale; tale circostanza è confermata dalle annotazioni presenti nelle schede riferite alle singole linee telefoniche visualizzate in occasione degli accessi al "RAC" (cfr. verbale 1.2.2017, p. 3 e i Report XX e XX allegati al medesimo, riferiti all'andamento storico dell'assegnazione delle linee in capo al reclamante e alla situazione al giorno delle verifiche)], ovvero l'erronea assegnazione in capo al reclamante è venuta meno a seguito di cessazione della linea (per le ragioni più varie, ad esempio, per migrazione della numerazione o a seguito di risoluzione del contratto con riguardo ai contraenti effettivi). E tuttavia, gli aggiornamenti sono stati effettuati senza che gli assegnatari effettivi risultino avere avuto tale qualità ab origine, anziché dalla sola data della "voltura". Con la conseguenza che il reclamante (e quanti possano trovarsi nella sua posizione) appare, quantomeno sino alla data della "voltura" (o della cessazione della linea), quale effettivo assegnatario della stessa senza che, ad esempio nel campo "note" del "RAC" ‒ peraltro non sempre contenente l'annotazione avente ad oggetto la "voltura" o la variazione della linea ‒, risulti univocamente che il reclamante sia stato solo per errore indicato quale assegnatario della linea (cfr. i menzionati Report XX e XX allegati al verbale del 1.2.2017);
h. a seguito dell'effettuazione di "volture", la successiva emissione delle fatture da parte del sistema a ciò deputato avviene correttamente, senza ulteriori disallineamenti in fattura tra i dati riferiti all'intestatario della fattura e della linea (informazione, come detto, desumibile dal codice fiscale: cfr., ad es., all.ti 26 e 36 al verbale 14.12.2016).
3.3.1. Come anticipato, nel corso delle verifiche è stato altresì possibile accertare, procedendo a campione, ulteriori disallineamenti nei dati riferiti alla clientela presenti nel Crm, sì da doversi ritenere che le erronee associazioni che hanno riguardato la persona del XX non sono limitate a lui, ma hanno interessato un novero più ampio di clienti della Società, allo stato non precisamente delimitabile; ed invero, consultando l'elenco delle fatture degli ultimi 10 anni già con riguardo ad alcuni clienti individuati a campione, in base ai riscontri effettuati dalla Società nel corso degli accertamenti, è emerso che, rispetto al codice fiscale di ciascuno di essi (non diversamente da quanto accaduto per il reclamante), risultano le seguenti associazioni: «[…] 429 fatture riferite, in prima approssimazione, a 105 utenti di rete fissa; [...] 306 fatture riferite, in prima approssimazione, a 88 utenti di rete fissa; […] 204 fatture riferite, in prima approssimazione, a 77 utenti di rete fissa» (cfr. verbale 20.12.2016, p. 3, nonché, per il dettaglio dell'associazione tra intestatario della linea telefonica e destinatario della fattura, v. all. 2 al medesimo verbale denominato "XX").
In ragione delle rilevate anomalie (delle quali i rappresentanti della Società non sono stati in grado di dar conto nel corso delle verifiche), al fine di poter disporre di prime indicazioni circa l'entità dei disallineamenti nei sistemi della Società, l'Ufficio ha richiesto di individuare, rispetto ai codici fiscali ai quali risultano associati un numero di utenze di rete fissa maggiore o uguale a 5 (cinque), le linee per le quali l'anagrafica dell'intestatario della fattura risulta diversa dall'anagrafica del cliente a cui tali linee risultano associate: a seguito delle ricerche effettuate dalla Società su tutto lo "storico" del Crm, è emerso che in tale situazione, in prima approssimazione e salvi ulteriori approfondimenti (che riguardano, ad esempio, gli abbonati della Repubblica di San Marino, nella quale non viene assegnato il codice fiscale, o divergenze puramente formali), verserebbero 644 clienti, complessivamente intestatari di oltre 7000 linee (cfr. verbale 25.1.2017, p. 3). A questo proposito, peraltro, la Società ha rappresentato all'Autorità (cfr. nota dell'8 febbraio 2017):
a. di avere provveduto ad effettuare sul campione così individuato nel corso degli accertamenti ulteriori verifiche, all'esito delle quali sono stati rinvenuti 246 clienti tuttora attivi che «presentano potenziali errori, stante la difformità tra le informazioni anagrafiche relative all'intestatario della linea e all'intestatario della fattura», rispetto ai quali la Società stima necessaria «l'esecuzione di controlli puntuali sui dati svolti da operatori esperti; inoltre, per indirizzare i casi dubbi, si rende necessaria anche la predisposizione di una campagna di riscontri diretti con i clienti "effettivi" contattando le 591 numerazioni attive corrispondenti ai citati 246 clienti […]»;
b. che analoghe verifiche «non sono invece praticabili per clienti non più nella consistenza di Telecom Italia per i vincoli oggettivi alla possibilità di contatto di numerazioni non più attive, e vincoli regolatori, qualora il cliente sia passato ad altro operatore».
3.3.2. È quindi verosimile che, dovendo essere estese verifiche di analoga natura a tutti i casi presenti nei sistemi della Società in cui, rispetto ad una medesima numerazione, l'anagrafica dell'intestatario della fattura sia diversa dall'anagrafica del cliente a cui le linee risultano associate ‒ vale a dire, anche in presenza di anomalie che interessino i clienti assegnatari di meno di cinque linee ‒, i casi di disallineamento per i quali si renderanno necessarie ulteriori verifiche (e, dove necessario, opportune operazioni di "bonifica") subiscano un significativo incremento.
3.4.1. Sotto diverso profilo, al di là della puntuale individuazione dei clienti che possono risultare indebitamente assegnatari di linee telefoniche in ragione dei disallineamenti derivanti dal dichiarato errore informatico (cfr. punto 3.3) ‒ aspetto che, come detto, la Società non è stata in alcuna misura in grado di chiarire durante l'arco temporale delle verifiche, non avendone identificata l'eziologia ‒, in base agli elementi acquisiti, detti disallineamenti all'interno del Crm (e quindi nei sistemi derivati) si manifestano secondo due distinte modalità, di seguito indicate e desumibili dai dati contenuti nelle fatture trasmesse alla clientela.
3.4.2. In primo luogo, numerosi sono i casi rilevati nei quali le fatture inviate dalla Società riportano un codice fiscale, che fa riferimento all'intestatario della linea (cfr. verbale 25.1.2017, p. 4), incompatibile con i dati anagrafici dell'intestatario delle stesse (che spesso ne è anche il destinatario) (cfr. all. 23, 24 al verbale 13.12.2016; con riguardo al codice fiscale del reclamante, cfr. all. 22-25 e all. 30-35 al verbale 14.12.2016).
3.4.3. In numerose altre ipotesi, invece, è stato possibile ravvisare una diversità tra l'intestatario della linea nel Crm (ancorché ivi erroneamente identificato, come nel caso del reclamante, ma pure in relazione ad altri soggetti), l'intestatario della fattura (di regola coincidente con il soggetto al quale la stessa è indirizzata) e il codice fiscale riportato in fattura che, in teoria (ma non nei casi considerati) avrebbe dovuto invece fare riferimento all'intestatario della linea telefonica nel Crm (cfr. verbale 25.1.2017, p. 4).
A ciò si aggiunga che è stato accertato che alcuni codici fiscali identici, riferiti a soggetti erroneamente indicati quali intestatari della linea (come nel caso del reclamante), si alternano, a seconda degli anni, nelle fatture relative alle medesime linee telefoniche (cfr., ad esempio, all.ti n. 9 e 10 nonché 14 e 15 al verbale XX e p. 3 di tale verbale; all.ti 13 e 14 al verbale XX –recanti peraltro, all'interno di ciascuna fattura anche indirizzi discordanti – e p. 2 s. di tale verbale nonché all.ti 16, 17 e 19 al verbale XX; v. pure all.ti 12 e 17 al verbale XX; all. 21 e 22 al verbale XX).
4.1.1. Alla luce delle circostanze di fatto che è stato così possibile accertare a campione (e sintetizzate ai punti precedenti), con riferimento al trattamento dei dati personali riferiti, in prima battuta, al reclamante, deve ritenersi che il reclamo sia fondato e, sotto più profili (di seguito singolarmente affrontati), la condotta tenuta dalla Società non sia stata conforme alle disposizioni dettate dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In particolare, devono ritenersi illeciti il trattamento di dati personali consistente nell'associazione, in capo al reclamante di utenze residenziali (punti 4.2 ss.) e la comunicazione a terzi di dati personali che lo riguardano (punto 7.1 ss.).
4.1.2. Inoltre, deve rilevarsi fin d'ora che l'ambito dei soggetti interessati dalla violazione dei dati si estende al di là della sola persona del reclamante, interessando una platea ampia di clienti ‒ rispetto ai quali è stata già intrapresa un'attività di verifica ‒ (cfr. punto 3.3.1), che la Società, dando attuazione alle misure che il Garante si appresta ad indicare nel presente provvedimento, dovrà univocamente identificare.
4.2. In proposito, devono ritenersi effettuate in violazione dei principi di qualità dei dati (cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) nonché in assenza di alcuna base giuridica (ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice) le operazioni di trattamento che hanno determinato l'attribuzione, in capo al reclamante (e la persistenza della stessa, nonostante i reclami pervenuti alla Società), di un numero rilevante di utenze telefoniche residenziali nel Crm, con la conseguente propagazione di tali informazioni su altri sistemi della Società, anzitutto nel sistema di fatturazione e quindi nel "RAC" (sistema la cui delicatezza è di tutta evidenza essendo preordinato a consentire la corretta effettuazione di verifiche da parte delle forze di polizia e della magistratura) nonché l'attribuzione in capo allo stesso della qualità di "moroso", nella misura in cui la stessa sia riconducibile al mancato pagamento di fatture relative a linee telefoniche delle quali non è stato reale intestatario.
Deve inoltre essere segnalata la condotta negligente e omissiva tenuta dalla Società la quale, durante un assai ampio arco temporale, anche in tempi successivi alla segnalazione dell'erroneità delle predette assegnazioni, in violazione del principio di correttezza nel trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), non ha svolto le necessarie verifiche che avrebbero potuto assicurare l'approntamento di rimedi nei confronti del reclamante anzitutto e, quindi, di quanti si trovano in una situazione analoga.
Né viene meno l'illiceità della condotta tenuta sulla base degli asseriti malfunzionamenti dei propri sistemi informativi nella fase di "travaso" dei dati dal vecchio sistema gestionale al Crm della cui eziologia il titolare del trattamento non è stato in grado di fornire prova alcuna. Peraltro, muovendo dalla sopra sintetizzata diversità dei disallineamenti rilevati nel Crm, filtrati nelle fatture e, quindi, cristallizzati nel "RAC" ‒ limitandoci qui ai soli sistemi interni alla società che hanno formato oggetto di verifica ‒ (cfr. quanto descritto al punti 3.2 e 3.3), plurimi appaiono i malfunzionamenti che la Società non è stata in grado di prevenire e, quindi, nonostante le reiterate segnalazioni provenienti da soggetti diversi, tempestivamente rilevare, censire e, infine, governare. Tale difficoltà di far luce sulla natura e sulle ragioni dei malfunzionamenti verificatisi, oltre che di porre rimedi agli stessi con adeguate misure tecniche che non si limitassero a "tamponare" la singola richiesta, ma ad incidere strutturalmente sull'architettura informativa del Crm, lungi dall'allontanare la riconducibilità alla Società di quanto avvenuto e dunque la sua responsabilità a tale riguardo (cfr. art. 15 del Codice), evidenzia una poco attenta gestione dei menzionati sistemi che rappresentano i gangli vitali della propria infrastruttura informativa, interessando direttamente la clientela.
4.3.1. La suddetta responsabilità non è venuta meno, ed anzi si è aggravata, con l'inerzia tenuta dalla Società dopo che, pur avendo avuto, in più occasioni, notizia dell'accaduto dal reclamante nonché da altri clienti, anche in relazione all'erroneo inserimento in fattura del codice fiscale del reclamante (v. infra punto 4.3.2), non ha dato prova di aver posto in essere alcuna idonea misura per definire il perimetro dei malfunzionamenti ed eliminarne le conseguenze pregiudizievoli in capo al reclamante, anzitutto, ma anche, come si è visto, in capo agli altri clienti interessati da quanto verificatosi.
4.3.2. In particolare, quanto alla consapevolezza dell'erronea assegnazione delle linee, dagli elementi acquisiti in atti, risulta che la Società sia venuta a conoscenza direttamente o indirettamente della natura (quantomeno) controversa delle menzionate assegnazioni in più circostanze (pendente un ampio arco temporale) e, in particolare, in occasione:
a. delle predette contestazioni da parte del reclamante delle somme pretese dagli incaricati del recupero credito nell'interesse della Società rispetto a inadempimenti generati da plurime utenze residenziali collocate nelle parti più disparate del territorio nazionale;
b. delle segnalazioni indirizzate alla Società da parte di altri clienti nelle quali, già a far data dal 2005, veniva evidenziata l'erroneità del codice fiscale facente capo al reclamante presente nelle proprie fatture (v. in tal senso, ad esempio, la comunicazione del 31.5.2005, di cui al doc. 14B allegato al verbale del 25.1.2017; le comunicazioni alla Società di cui ai docc. 4 e 6, del 4.8.2011, allegati al verbale del 13.12.2016; così pure la comunicazione del 7.11.2011 di cui all'all. 12A al verbale del 25.1.2017);
c. delle comunicazioni trasmesse dalla Società ad alcuni clienti, le cui numerazioni risultavano erroneamente assegnate al reclamante, volte a "regolarizzare" il codice fiscale (cfr. comunicazioni del 10.4.2008, prot. n. XX, di cui al doc. 16B allegato al verbale del 25.1.2017; del 15.4.2008, prot. n. XX, di cui al doc. 17A allegato al verbale del 25.1.2017; dell'8.4.2008, prot. n. XX, di cui al doc. 18A allegato al verbale del 25.1.2017).
4.4. Quanto poi alla diligenza che la Società avrebbe dovuto porre nelle verifiche alla luce della avvenuta conoscenza degli eventi lamentati, quantomeno per porre argine al pregiudizio per il reclamante e per gli altri interessati, deve ritenersi che dette verifiche non possono non ritenersi ordinarie per un operatore economico di rilevanza primaria nel settore delle comunicazioni elettroniche. In proposito, basti peraltro considerare che nel corso delle verifiche sono emerse sin da subito una pluralità di anomalie (cfr. gli esiti delle verifiche riassunte nei verbali del 13, 14 e 20 dicembre 2016 e nell'allegata documentazione) che, rilevate a seguito di una ricognizione poco più che attenta da parte degli incaricati della Società, avrebbero consentito di porre in essere forme efficaci di intervento.
4.5.1. Quanto alla modalità di esecuzione delle "bonifiche" effettuate nel corso del tempo, in base a quanto accertato durante le verifiche, le funzioni competenti della Società hanno provveduto ad effettuare tali operazioni sul Crm in forma puntuale, senza che consti l'effettuazione di alcuna valutazione circa la più ampia portata delle segnalate anomalie che avrebbero dovuto essere considerate, dato il significato dell'informazione relativa al codice fiscale dei clienti nei sistemi gestionali della Società, "eventi sentinella" rispetto al più ampio fenomeno dei disallineamenti oggetto di accertamento. "Bonifiche" peraltro effettuate senza predisporre idonea documentazione volta a rappresentare compiutamente le operazioni poste in essere, sì da tenere traccia dell'andamento storico dei fatti (cfr. al riguardo il file denominato "BONIFICHE XX", allegato al verbale del 25.1.2017, che si limita a rappresentare un'operazione di aggiornamento eseguita sui sistemi, senza inquadrarla in una più ampia descrizione dell'operazione svolta); inoltre, con riguardo al "RAC", non consta dalla consultazione dello stesso l'erroneità nell'assegnazione in capo al reclamante (e, più in generale, ai clienti impropriamente qualificati come assegnatari) delle linee contestate (cfr. i menzionati Report XX e XX allegati al verbale del 1.2.2017, di quali risulta che, nel "RAC", sono solo registrate, e non sempre, le date di "voltura" delle intestazioni o gli aggiornamenti dell'anagrafica, lasciando così desumere la pregressa titolarità delle numerazioni in capo al reclamante o ai soggetti interessati dai disallineamenti).
4.5.2. Alla luce di tali considerazioni, deve essere prescritto alla Società che l'attività di "bonifica" sia puntualmente documentata anche attraverso l'indicazione, per ciascuna numerazione e per ciascun codice fiscale oggetto di intervento, delle operazioni effettuate. A tal fine, nei sistemi della Società che trattano i dati della clientela devono essere inserite apposite annotazioni aventi contenuto omogeneo dalle quali risulti che il cliente o la numerazione hanno formato oggetto di operazioni di "bonifica", riportando altresì l'erronea assegnazione dell'intestazione oggetto della "bonifica" stessa (per evitare, così, che le operazioni effettuate comportino la cancellazione dell'accadimento storico).
5. Oltre che per la predetta violazione dei principi di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), qualità dei dati (cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) nonché di liceità del trattamento (ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice) – tanto con riferimento ai trattamenti di dati personali relativi al reclamante quanto in relazione agli altri clienti ‒, in considerazione del malfunzionamento informatico cui la Società ha ascritto l'accaduto (sia nella comunicazione della violazione dei dati, sia nel corso delle verifiche svolte dall'Ufficio), deve altresì ritenersi che non siano state adottate misure di sicurezza idonee ad assicurare l'integrità, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati, con conseguente violazione dell'art. 32, comma 1, del Codice.
6.1. Alla luce di quanto sopra (cfr. punto 3.2), fermo restando che il reclamante e gli altri interessati che si trovino nella medesima situazione possono far valere nelle competenti sedi i propri diritti rispetto agli effetti pregiudizievoli di quanto accaduto (quali quelli immediatamente percepibili, lamentati dal reclamante, coinvolto in indebite azioni di recupero crediti), devono essere prescritte quali misure necessarie, da adottarsi senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento:
a. la verifica dell'esattezza dei dati personali riferiti o associati al reclamante presenti in tutti i sistemi della Società (quali il Crm e "RAC") con conseguente annotazione negli stessi, che ciascuna delle linee erroneamente attribuite, ancorché cessate, non ha mai fatto capo al reclamante e contestuale annotazione dell'intestatario effettivo;
b. l'eliminazione della qualifica di "moroso" attribuita nel Crm al reclamante ove riferita all'asserito inadempimento del pagamento delle fatture concernenti le linee erroneamente allo stesso assegnate;
c. l'eliminazione dell'associazione al nominativo del reclamante di due recapiti di telefonia residenziale riferibili ad altri clienti.
6.2. Inoltre, con riferimento all'intera platea dei clienti della Società, in relazione alle linee attive (punto 3.3.1), si prescrivono, quali misure necessarie, senza ritardo, e comunque entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento:
a. l'effettuazione di puntuali verifiche in tutti i sistemi della Società (quali il Crm e Rac) volte ad individuare l'eventuale erronea ricorrenza di discordanze tra i dati riferiti all'intestatario della linea telefonica e l'intestatario della fattura; in tale prospettiva, al fine di agevolare l'individuazione dei disallineamenti nell'assegnazione delle linee telefoniche residenziali, la Società potrà provvedere (come risulta essere accaduto in analoghe circostanze: cfr. sopra punto 4.3.2 lett. c), in occasione dell'invio di prossime comunicazioni (quali, ad es., le fatture in scadenza), all'inserimento nelle stesse, in posizione e con modalità grafiche che ne assicurino immediata visibilità, di un apposito invito rivolto al destinatario della comunicazione a verificare la correttezza dei dati di fatturazione, con particolare riferimento al codice fiscale e all'eventuale indirizzo di posta elettronica ivi presenti, ed indicando un recapito, se del caso dedicato, cui segnalare le rilevate incongruenze;
b. con riferimento ai casi di riscontrata erronea attribuzione della linea telefonica nei sistemi della Società, quali il Crm e "RAC", l'annotazione della circostanza che tali assegnazioni sono avvenute per errore e che ciascuna delle linee erroneamente attribuite non ha mai fatto capo all'interessato, con contestuale annotazione dell'intestatario effettivo;
c. l'eliminazione della qualifica di "moroso" eventualmente attribuita nel Crm ai clienti risultati erroneamente assegnatari di linee in relazione all'asserito inadempimento del pagamento delle fatture concernenti le stesse.
6.3. Con riferimento all'intera platea dei clienti della Società, in relazione alle linee cessate (punto 3.3.1), deve essere prescritta, quale misura necessaria, da adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, l'effettuazione di puntuali verifiche in tutti i sistemi della Società volte ad individuare l'eventuale erronea ricorrenza di discordanze tra i dati riferiti all'intestatario della linea telefonica e l'intestatario della fattura, dando comunicazione degli esiti al Garante ai sensi dell'art. 157 del Codice entro i successivi 15 giorni, specificando gli addotti vincoli di natura regolatoria che non consentirebbero di contattare gli interessati ed indicando possibili misure ed accorgimenti a tutela degli stessi.
7.1. Quanto alla comunicazione a terzi di dati riferiti al reclamante, come pure ad altri clienti, la stessa risulta effettuata in violazione degli artt. 23 s. del Codice sia con riferimento alla comunicazione ai soggetti intestatari delle fatture del codice fiscale dello stesso e di quanti si sono trovati nella medesima situazione, sia con riguardo alla comunicazione dei dati che lo riguardano alle società di recupero crediti, che mai avrebbero dovuto essere poste nella disponibilità di tali dati, non essendo il reclamante mai stato il reale assegnatario delle linee telefoniche che nel tempo sono state interessate da inadempimenti.
Inoltre, con riferimento alla presenza in tutte le fatture in atti contenenti il codice fiscale del reclamante, dell'indirizzo email XX, nel corso delle verifiche è stato dichiarato che, «per quanto attiene all'estrazione, all'interno dell'anagrafica clienti, dell'elenco dei codici fiscali e delle numerazioni associate all'indirizzo XX […]», lo stesso non fosse allo stato «presente nel sistema di fatturazione (cd. billing)» e che non era possibile effettuarne l'estrazione, per il pregresso, rispetto al sistema di billing «in quanto il campo relativo all'indirizzo di posta elettronica non è una chiave di indicizzazione», potendosi piuttosto «procedere ad un controllo relativo a ciascuna fattura emessa, di natura documentale». I rappresentanti della Società hanno altresì dichiarato che «tale indirizzo email non è presente nel sistema CRM attualmente […]» (cfr. verbale 20.12.2016, p. 2).
Peraltro, dalla documentazione in atti emerge che non sia questo l'unico indirizzo di posta elettronica presente in fatture nelle quali, erroneamente, compare il codice fiscale del reclamante (cfr. all. 49 al verbale del 14.12.2016, recante altro diverso indirizzo di posta elettronica).
7.2. Al riguardo, ancorché non sia risultato possibile nell'ambito degli accertamenti verificare l'effettiva presa di conoscenza del contenuto delle fatture allo stesso inviate (e quindi del codice fiscale del reclamante) da parte del titolare del menzionato indirizzo e-mail, deve tuttavia ritenersi che già solo il ricevimento di detto avviso comporti comunque una comunicazione illecita di dati personali e, in particolare, nome e cognome dell'intestatario della fattura e al relativo numero telefonico. Quantomeno tali informazioni, se non il codice fiscale del reclamante (e, più radicalmente, il contenuto di ciascuna fattura, comprensivo anche dell'indicazione dell'eventuale istituto di credito presso il quale le somme dovute sono addebitate: cfr. ad es., all. 4B al verbale del 25.1.2017), sono state quindi in passato indebitamente messe a disposizione del titolare dell'indirizzo di posta elettronica XX in assenza di alcun consenso da parte degli interessati o di altra ragione giustificativa (art. 23 s. del Codice).
7.3. In ragione delle considerazioni svolte, l'Autorità provvederà, con autonomo procedimento, a contestare le violazioni amministrative concernenti i profili afferenti all'accertata mancanza di base giuridica del trattamento effettuato rispetto ai dati del reclamante e degli altri clienti interessati dai rilevati disallineamenti (artt. 23 e 24 nonché 162, comma 2-bis, del Codice) nonché l'illecita comunicazione a terzi considerato altresì quanto disposto dall'art. 164-bis del Codice.
7.4. Ancorché nel corso degli accertamenti non abbia formato oggetto di puntuale verifica l'aspetto connesso all'eventuale comunicazione a soggetti ulteriori dei dati personali relativi agli assegnatari, sia pure per errore, delle utenze telefoniche, deve tuttavia rilevarsi che ben la Società potrebbe aver provveduto a tale comunicazione (v. ad esempio le disposizioni che prevedono la comunicazione dei dati riferiti agli assegnatari di linee telefoniche all'Anagrafe tributaria; cfr. Agenzia delle Entrate, provvedimento del 18.4.2012, n. 10563, e decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193).
Peraltro, in prospettiva, comunicazioni di dati riferiti agli assegnatari di linee telefoniche potranno avvenire, in caso di inadempimenti, anche a vantaggio del gestore della banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel) (cfr. in merito provv. 8 ottobre 2015, n. 523, doc. web n. 4349760).
8.1. Alla luce degli elementi emersi e delle considerazioni svolte con riguardo al profilo della comunicazione dei dati relativi al reclamante, si prescrive alla Società:
a. di effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una ricognizione volta ad accertare a quali soggetti, (ivi compresi quelli menzionati al punto 7.1), i dati del reclamante in conseguenza dell'erronea assegnazione delle linee telefoniche siano stati comunicati;
b. effettuata detta ricognizione, a dare tempestiva comunicazione, entro e non oltre i successivi 30 giorni, ai destinatari dei dati riferiti al reclamante, anche ove trasmessi in base ad obblighi di legge, dell'erronea assegnazione delle linee, con contestuale indicazione del reale intestatario delle stesse al fine di consentire le necessarie rettifiche;
c. effettuata detta ricognizione, a dare tempestiva comunicazione al reclamante e, ai sensi dell'art. 157 del Codice, al Garante, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dell'esito delle verifiche e delle successive comunicazioni poste in essere.
8.2. Considerato inoltre che situazione analoga a quelle del reclamante ricorre in capo ad altri clienti, solo in parte identificati nel corso degli accertamenti (cfr. punti 3.3.1 e 3.3.2), deve essere altresì prescritto alla Società:
a. di effettuare, entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una ricognizione generale volta ad accertare a quali soggetti (ivi compresi quelli sopra menzionati al punto 7) siano stati comunicati i dati riferiti a clienti diversi dal reclamante in conseguenza dell'erronea assegnazione agli stessi di linee telefoniche;
b. effettuata detta ricognizione, a dare comunicazione ai destinatari dei dati riferiti a detti clienti, anche ove trasmessi in base ad obblighi di legge, con cadenza mensile rispetto ai soggetti via via individuati, e comunque non oltre i successivi 30 giorni, dell'erronea assegnazione in capo agli stessi delle linee telefoniche, con contestuale indicazione del reale intestatario, al fine di consentire le necessarie rettifiche;
c. effettuata detta ricognizione, di dare tempestiva comunicazione a ciascuno degli interessati e, ai sensi dell'art. 157 del Codice, al Garante, con cadenza mensile rispetto ai soggetti via via individuati e non oltre 150 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dell'esito delle verifiche e delle successive comunicazioni poste in essere.
8.3. Più in generale, alla luce degli elementi emersi, al fine di minimizzare il rischio che trattati per finalità di recupero del credito dati personali di soggetti che non sono effettivi intestatari di linee, deve prescriversi alla Società, di adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, idonee misure organizzative, dandone comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 157 del Codice, entro i successivi 15 giorni, affinché:
a. in caso di discordanza tra l'intestatario della linea e l'intestatario della fattura, anteriormente ad ogni azione di recupero del credito, anche mediante ausiliari della Società, vengano effettuate preventive verifiche volte a scongiurare che soggetti che non rivestono la qualifica di debitore vengano ingiustificatamente contattati;
b. tutto il personale del Customer Care, in caso di rilevata discordanza tra i dati riferiti all'intestatario della linea e all'intestatario della fattura, anche a seguito di reclamo da parte della clientela, segnali tempestivamente le anomalie alle funzioni interne cui verrà rimesso il compito di effettuare le "bonifiche".
9.1. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi deve altresì ritenersi che la Società non abbia dato corretta attuazione, anzitutto nei confronti del Garante, a quanto previsto dall'art. 32-bis del Codice: non solo quanto alla tempestività della comunicazione della violazione dei dati rispetto a disallineamenti già noti alla Società (cfr. punto 4.3.2), quanto in relazione ad ulteriori profili che è stato possibile mettere in luce solo nel corso delle verifiche e ai quali nessun riferimento era presente nella comunicazione del 22 gennaio 2015, con particolare riguardo (cfr. art. 32-bis, commi 4 e 5, del Codice):
a. al contenuto delle informazioni indicate nella comunicazione, attesa la significatività dell'erroneo inserimento del codice fiscale nelle fatture e dello spettro di conseguenze connesse a tale circostanza (o delle quali tale circostanza avrebbe dovuto essere rivelatrice) ‒ sia per la possibile attivazione di procedure di recupero crediti in capo a soggetti estranei agli inadempimenti, sia in relazione all'inserimento erroneo di dati in un sistema particolarmente "sensibile" quale il "RAC" ‒. Non solo tali circostanze avrebbero dovuto essere esplicitate nella comunicazione della Società, ma quest'ultima avrebbe anche dovuto correttamente individuare le ripercussioni negative cui il reclamante è andato incontro (nonché, più in generale, quanti interessati dall'evento);
b. all'erroneità dell'indicazione di un solo individuo (il reclamante) come soggetto interessato dall'evento, atteso che mediante l'esecuzione di ordinarie verifiche (cfr. punto 4.4) si sarebbe rilevata, come accaduto nel corso degli accertamenti, l'esistenza di una ben più ampia (e allo stato ancora indefinita) rosa di soggetti interessati dall'evento occorso;
c. il livello sottostimato, in ragione di quanto precede, della gravità della violazione dei dati personali occorso, valutato invece dalla Società in "basso/trascurabile".
Non diversamente, la Società non ha dato tempestivo ed integrale adempimento a quanto prescritto dall'art. 32-bis, comma 2, del Codice (oltre che rispetto all'obbligo di riscontro integrale alle richieste fatte valere in sede di esercizio del diritto di accesso ex art. 7 del Codice) nei confronti dell'interessato, al quale non sono state correttamente rappresentate (in violazione peraltro del principio di correttezza nel trattamento di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del Codice) le conseguenze dell'evento e il numero complessivo delle utenze telefoniche allo stesso erroneamente associate nei sistemi della Società (pari a 826), ma un numero significativamente ridotto (pari a 42).
9.2. Per tali aspetti l'Autorità provvederà, con autonomo procedimento, a contestare le violazioni amministrative concernenti l'inidonea comunicazione al Garante e agli interessati della violazione dei dati (artt. 32-bis nonché 162-ter del Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ritenuto fondato il reclamo presentato da XX rispetto al trattamento dei dati personali allo stesso riferiti concernenti l'avvenuta erronea intestazione nei sistemi della Società di 826 linee di telefonia residenziale, circostanza cristallizzata nel sistema RAC, prescrive quali misure necessarie, da adottarsi senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento (cfr. punto 6.1):
a. la verifica dell'esattezza dei dati personali riferiti o associati al reclamante presenti in tutti i sistemi della Società, con conseguente annotazione negli stessi che ciascuna delle linee erroneamente attribuite, ancorché cessate, non ha mai fatto capo al reclamante, e contestuale annotazione dell'intestatario effettivo;
b. l'eliminazione della qualifica di "moroso" attribuita nel Crm al reclamante ove riferita all'asserito inadempimento del pagamento delle fatture concernenti le linee erroneamente allo stesso assegnate;
c. l'eliminazione dell'associazione al nominativo del reclamante di due recapiti di telefonia residenziale riferibili ad altri clienti;
2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, con riferimento all'intera platea dei clienti della Società, in relazione alle linee attive, prescrive quali misure necessarie, da adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento (punto 6.2):
a. l'effettuazione di puntuali verifiche in tutti i sistemi della Società volte ad individuare l'eventuale erronea ricorrenza di discordanze tra i dati riferiti all'intestatario della linea telefonica e l'intestatario della fattura;
b. con riferimento ai casi di riscontrata erronea attribuzione della linea telefonica nei sistemi della Società, l'annotazione della circostanza che tali assegnazioni sono avvenute per errore e che ciascuna delle linee erroneamente attribuite non ha mai fatto capo all'interessato, con contestuale annotazione dell'intestatario effettivo;
c. l'eliminazione della qualifica di "moroso" eventualmente attribuita nel Crm ai clienti risultati erroneamente assegnatari di linee in relazione all'asserito inadempimento del pagamento delle fatture concernenti le stesse;
3. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, con riferimento all'intera platea dei clienti della Società, in relazione alle linee cessate, prescrive quali misure necessarie, da adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, l'effettuazione di puntuali verifiche in tutti i sistemi della Società volte ad individuare l'eventuale erronea ricorrenza di discordanze tra i dati riferiti all'intestatario della linea telefonica e l'intestatario della fattura, dando comunicazione degli esiti al Garante ai sensi dell'art. 157 del Codice entro i successivi 15 giorni, specificando gli addotti vincoli di natura regolatoria che non consentirebbero di contattare gli interessati ed indicando possibili misure ed accorgimenti a tutela degli stessi (punto 6.3);
4. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive che l'attività di "bonifica" nei riguardi della clientela interessata sia puntualmente documentata anche attraverso l'indicazione, per ciascuna numerazione e per ciascun codice fiscale oggetto di intervento, delle operazioni effettuate. A tal fine, nei sistemi della Società che trattano i dati della clientela devono essere inserite apposite annotazioni aventi contenuto omogeneo dalle quali risulti che il cliente o la numerazione hanno formato oggetto di operazioni di "bonifica", riportando altresì l'erronea assegnazione dell'intestazione oggetto della "bonifica" stessa (punto 4.5.2);
5. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice (punto 8.1):
a. di effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una ricognizione volta ad accertare a quali soggetti i dati del reclamante in conseguenza dell'erronea assegnazione delle linee telefoniche siano stati comunicati;
b. effettuata detta ricognizione, a dare tempestiva comunicazione, entro e non oltre i successivi 30 giorni, ai destinatari dei dati riferiti al reclamante, anche ove trasmessi in base ad obblighi di legge, dell'erronea assegnazione delle linee, con contestuale indicazione del reale intestatario delle stesse al fine di consentire le necessarie rettifiche;
c. a dare tempestiva comunicazione al reclamante e, ai sensi dell'art. 157 del Codice, al Garante, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dell'esito delle verifiche e delle successive comunicazioni poste in essere;
6. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive alla Società (punto 8.2):
a. di effettuare entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una ricognizione generale volta ad accertare a quali soggetti siano stati comunicati i dati riferiti a clienti diversi dal reclamante in conseguenza dell'erronea assegnazione agli stessi di linee telefoniche;
b. effettuata detta ricognizione, a dare comunicazione ai destinatari dei dati riferiti a detti clienti, anche ove trasmessi in base ad obblighi di legge, con cadenza mensile rispetto ai soggetti via via individuati, e comunque non oltre i successivi 30 giorni, dell'erronea assegnazione in capo agli stessi delle linee telefoniche, con contestuale indicazione del reale intestatario, al fine di consentire le necessarie rettifiche;
c. di dare tempestiva comunicazione a ciascuno degli interessati e, ai sensi dell'art. 157 del Codice, al Garante, con cadenza mensile rispetto ai soggetti via via individuati e non oltre 150 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dell'esito delle verifiche e delle successive comunicazioni poste in essere;
7. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive, quale misura necessaria che, senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, vengano adottate idonee misure organizzative, dandone comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 157 del Codice, entro i successivi 15 giorni, affinché:
a. in caso di discordanza tra l'intestatario della linea e l'intestatario della fattura, anteriormente ad ogni azione di recupero del credito, anche mediante ausiliari della Società, vengano effettuate preventive verifiche volte a scongiurare che soggetti che non rivestono la qualifica di debitore vengano ingiustificatamente contattati (punto 8.3);
b. tutto il personale del Customer Care, in caso di rilevata discordanza tra i dati riferiti all'intestatario della linea e all'intestatario della fattura, anche a seguito di reclamo da parte della clientela, segnali tempestivamente le anomalie alle funzioni interne cui verrà rimesso il compito di effettuare le "bonifiche" (punto 8.3).
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 aprile 2017
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia