CAPO IV FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO ART. 72
(Rapporti con enti di culto) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.