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VERIFICA PRELIMINARE. CONSERVAZIONE FINO A 30 GIORNI DELLE IMMAGINI REGISTRATE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - 17 MARZO 2016

 

Registro dei provvedimenti
n. 128 del 17 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;

VISTA la richiesta di verifica preliminare presentata da XY, ai sensi dell'art. 17 del Codice, a cui sono seguite le comunicazioni inviate dalla Società in data 28 aprile 2015 e 12 febbraio 2016;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. L'istanza della Società.

XY, con nota del 19 febbraio 2015, ha presentato a questa Autorità un'istanza di verifica preliminare, ai sensi dell'art. 17 del Codice, al fine di poter conservare fino a 30 giorni le immagini registrate attraverso il sistema di videosorveglianza installato presso la propria sede legale e produttiva.

La Società, fondata nel 1936, si occupa di applicazione di brevetti industriali.

XY sviluppa progetti e realizzazioni ad alta tecnologia principalmente nel settore marino e ha come cliente primario la Marina Militare.

XY è abilitata alla trattazione di "materiale classificato" (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5) avendo ottenuto il c.d. NOSI, "nulla osta di sicurezza industriale" (art. 1, comma 1, lett. ff) del citato d.P.C.M.) che la autorizza a condurre lavori, esperienze, studi e progettazioni classificate in ambito nazionale o internazionale a livello "segreto Nato".

La Società ha affermato che la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini è correlata all'esigenza di tutelare la sicurezza dei prodotti giacenti presso la ditta, dei beni aziendali in genere, nonché delle persone che operano all'interno dei locali e nelle aree aziendali in relazione alla particolare tipologia e delicatezza delle lavorazioni effettuate e delle connesse esigenze di sicurezza e segretezza.

La Società che ha alle proprie dipendenze 65 lavoratori ha, inoltre, dichiarato che le RSA, informate al riguardo, hanno espresso parere favorevole in merito alla "necessità di tutelare maggiormente la sicurezza dei dipendenti e delle infrastrutture dell'azienda".

2. Il sistema di videosorveglianza

XY è presidiata tutti i giorni dell'anno per 24 ore al giorno ed è protetta da un sistema di allarme integrato.

L'impianto di videosorveglianza costituisce una ulteriore misura di sicurezza adottata dalla Società.

Le telecamere controllano i tetti, i cortili interni, il passo carraio e i muri esterni della proprietà sul fronte strada ma non effettuano controlli riferiti direttamente all'attività lavorativa.

Dalla documentazione inviata dalla Società, contenente anche la planimetria dello stabilimento con l'indicazione della ubicazione delle telecamere e l'elenco delle aree visualizzate, si rileva, inoltre, che il sistema a circuito chiuso è costituito a livello centrale da 2 videoregistratori a 16 ingressi collegati a 2 monitor sui quali sono visualizzate le immagini rilevate dalle telecamere.

Per quanto riguarda l'informativa agli interessati, la Società ha dichiarato che sono presenti appositi cartelli, conformemente a quanto previsto nel provvedimento generale del Garante 8 aprile 2010.

Con riferimento agli attuali tempi di conservazione, XY ha dichiarato che le immagini registrate sono conservate per 24 ore.

La Società ha, inoltre, adottato un regolamento interno nel quale sono definite le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali. In particolare, è prevista una procedura di accesso che consente di prendere visione delle immagini registrate soltanto al personale autorizzato e tramite password.

Le immagini, infatti, vengono scaricate dal server solo in caso di necessità e visionate esclusivamente dal tecnico degli allarmi, dal "funzionario alla sicurezza" di XY o da un suo sostituto per essere poi consegnate, eventualmente, alle Forze dell'Ordine.

3. Presupposti di liceità del trattamento.

La richiesta di estensione dei tempi di conservazione delle immagini presentata dalla Società deve essere valutata alla luce dei principi di necessità, finalità e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel citato Provvedimento generale dell'8 aprile 2010. In particolare, secondo tale provvedimento, l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette giorni, giustificabile solo in casi eccezionali, deve essere adeguatamente motivato "con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità".

A tale riguardo, occorre, preliminarmente, tenere conto della peculiarità dell'attività svolta dalla Società che ha ricevuto il "Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI), secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva".

Il "Nulla Osta di Sicurezza Industriale" è, infatti, rilasciato agli operatori economici qualora debbano trattare e gestire informazioni classificate.

Il NOSI consente la partecipazione a gare d'appalto o alle altre procedure finalizzate all'affidamento di contratti classificati di livello superiore a SEGRETO, nonché l'esecuzione di contratti relativi a lavori o forniture di beni e servizi con classifica superiore a RISERVATO ovvero qualificati (art. 44).

Per il rilascio del NOSI l'Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe) accerta l'esistenza e l'idoneità, presso l'operatore economico, di aree controllate e di aree riservate con le caratteristiche indicate al Capo VIII del medesimo dPCM che prevede delle specifiche misure di sicurezza fisica per le aree riservate (art. 71) e per le aree controllate (art. 72), nonché delle misure minime di protezione (art. 73) tra cui idonei sistemi di allarme e dispositivi elettronici per il rilevamento delle intrusioni.

Al riguardo XY ha dichiarato che alla base della richiesta di allungamento dell'attuale termine di conservazione delle immagini fino a 30 giorni vi è, in particolare, la tutela della sicurezza delle lavorazioni svolte a favore delle Forze Armate con i correlati obblighi di segretezza, anche dipendenti da accordi internazionali, che le stesse comportano.

Pertanto, considerati gli elevati standard di sicurezza garantiti dalla Società e previsti dalle descritte procedure per il rilascio del NOSI, e, alla luce delle dichiarazioni rese (di cui l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice, "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, questa Autorità ritiene che la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini formulata da XY, trovando giustificazione in obiettive esigenze di tutela e protezione coinvolgenti, al di là della sola azienda, profili connessi alla sicurezza nazionale nei termini sopra esplicitati,  sia conforme ai richiamati principi di cui agli artt. 3 e 11 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata da XY e, ai sensi dell'art. 17 del Codice, autorizza la conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate attraverso l'impianto di videosorveglianza installato presso la sede legale e produttiva nelle forme e nei limiti di cui in motivazione.

Roma, 17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 
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