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DOMANDA Vorrei sapere se la formazione dei dipendenti è obbligatoria, per rilasciare l'attestato di partecipazione bisogna essere autorizzati dal garante, quali sanzioni sono previste per chi non la fa nulla. Grazie |
Risponde lo studio Associazione Nazionale Garanzia della Privacy
Avvocato Gabriele Faggioli
[vai a scheda del legale] |
RISPOSTA Il punto 19.6 dell’Allegato B al D.lgs 196/03 prevede tra le informazioni che devono essere inserite nel documento programmatico sulla sicurezza “la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali”.
La formazione degli incaricati fa parte delle misure minime di sicurezza che devono essere obbligatoriamente adottate entro il 31/12/2005. Nel caso di mancata adozione delle stesse potrà essere applicata la sanzione penale dei cui all’articolo 169 D.lgs 196/03 ” Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro”
Il secondo comma prevede però che “all'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.”
L’Allegato B al D.lgs 196/03 al punto 25 prevede che: ”Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico”.
Non mi risulta invece che esistano delle autorizzazioni del Garante per potere rilasciare l’attestato di formazione.
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