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DOMANDA Faccio parte come volontario dell'ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assiastenza) di Novara, ultimamente in associazione sono nati dei diverbi sul fatto che alcuni volontari affermano che dobbiamo mettere in vista sulla divisa il tesserino dell'associazione ( su cui oltre la foto si legge nome, cognome e data di nascita ) altri invece si rifiutano di esporlo. Come dobbiamo comportarci in merito secondo la legge Italiana? Dobbiamo esporlo o possiamo farne a meno? Ringrazio anticipatamente e auguro un buon lavoro. Alberto

Risponde lo studio Associazione Nazionale Garanzia della Privacy
Avvocato
Gabriele Faggioli 

[vai a scheda del legale]

RISPOSTA Il Garante si è pronunciato sull’argomento con un provvedimento generale ritenendo che la diffusione dei dati personali dei dipendenti riportati sui cartellini di identificazione, può trovare il suo fondamento nella previsione che i soggetti privati possono diffondere dati personali "in adempimento di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" e che i soggetti pubblici possono far ciò se è previsto "da norme di legge o di regolamento". In particolare si aggiunge che “nell'ambito del rapporto di lavoro di tipo privato il dovere di portare in modo visibile un cartellino personale identificativo sembra trovare fondamento in alcune prescrizioni di accordi sindacali aziendali o dei cosiddetti "regolamenti aziendali", il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro”. Infine il Garante ritiene che nei rapporti con gli utenti o i clienti “non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti. In applicazione quindi del principio di pertinenza e di non eccedenza, appare ingiustificabile la compressione della riservatezza personale nei limiti suddetti”.

 

 
 
       
     
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