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DOMANDA siamo una nuova società e vorremmo inviare tramite e-mail una lettera di presentazione della nostra ditta ed eventuali offerte promozionali ad indirizzi trovati sulle pagine gialle/bianche, internet e richiesti anche telefonicamente. Vorrei sapere se dobbiamo richiedere l'autorizzazione ad inviare la nostra pubblicità prima dell'invio di quest'ultima e nell'eventualità di richiedere prima il consenso possiamo mettere sulla lettera di restituirci quest'ultima controfirmata sia per il consenso che per il non consenso entro 30 gg. dal ricevimento e se non ricevendo alcuna comunicazione da parte dell'interessato possiamo riterlo come tacito assenso.

Risponde lo studio Associazione Nazionale Garanzia della Privacy
Avvocato
Gabriele Faggioli 

[vai a scheda del legale]

RISPOSTA E' necessario richiedere il consenso all'interessato prima di procedere all'invio di materiali pubblicitario ai sensi degli articoli 23 D.lgs 196/03 come regola generale e ai sensi dell'articolo 130 D.lgs 196/03 per l'invio tramite sistemi automatizzati di chiamata, e-mail, fax, sms e mms. Ai sensi dell'articolo 23 D.lgs 196/03: "Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 d.lgs 196/03". Pertanto non dovete mandare materiale pubblicitario in mancanza di consenso espresso dell'interessato e non potete considerare la mancata risposta come tacito assenso. Infine segnalo che a breve dovrebbero essere adottati i nuovi elenchi telefonici sulla base del provvedimento del Garante, nei quali sarà evidenziata da apposti simboli la volontà dell'interessato di ricevere materiali pubblicitario via posta tradizionale o via telefono.

 

 
 
       
     
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