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DOMANDA Buongiorno avrei due quesiti da chiedere.. - Le informativa già inviate precedentemente con i riferimenti normativi precedenti dovranno essere aggiornate e quindi è obbligatorio procedere al rinvio di tutte le informative agli interessati compresi quelli a cui è stata già spedita precedentemente?? - Io lavoro in una società di informatica e spesso interveniamo con la teleassitenza per risolvere i problemi dei cliente. Facciamo assitenza su programmi per la gestione della contabilità e per l'elaborazione delle paghe. Per forza di cose veniamo a conoscenza di dati sensibili. Per poter intervenire sulle banche dati dei nostri clienti dobbiamo adempiere a qualche obbligo particolare oltre all'informativa inviata al cliente?? Grazie per la collaborazione Giusi Fico

Risponde lo studio Studio Legale Avvocato Lamberti
Avvocato
Lamberti Emanuele 

[vai a scheda del legale]

RISPOSTA 1) Il codice della privacy ha riassunto e, quindi, abrogato ogni precedente provvedimento legislativo sulla materia, ciò significa che i comportamenti concludenti posti in essere sulla scorta della precedente normativa, ma ancora validi per quella in vigore, non devono essere ripetuti. Se ciò non fosse vero, si aggraverebbe l’utente di un’inutile e costosa ripetizione di condotte che hanno, peraltro, già validamente raggiunto il loro scopo. Così, nel caso di specie, essendo stati correttamente informati gli interessati ed avendo espresso idoneo e valido consenso, sarebbe inutile, anzi dannoso, pretendere un nuovo consenso quando il, primo è ampiamente esaustivo. 2) il secondo quesito può trovare chiarimento e spiegazione nel disposto dell’art. 25 del disciplinare tecnico allegato con la lettera b) al codice. La norma prevede che il titolare possa avvalersi di soggetti esterni alla propria struttura e che tali soggetti possano intervenire per installazione di misure di sicurezza. Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 13, l’informativa all’interessato deve contemplare non solo il titolare, il responsabile o gli incaricati, ma anche i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. Naturalmente tale obbligo incombe sul titolare e non sull’incaricato o responsabile. Avv. Emanuele Lamberti

 

 
 
       
     
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