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DOMANDA gent. Avvocato, un'azienda ospedaliera che al momento di adeguarsi alla 196 dispone di un archivio cartaceo di pazienti in cui per ogni nome è affiancato il tipo di patologia, è costretta a riscrivere tutte le cartelle per separare nominativo e patologia, oppure può operare questa distinzione dal giorno di "messa in esercizio" dell'adeguamento?

Risponde lo studio Associazione Nazionale Garanzia della Privacy
Avvocato
Gabriele Faggioli 

[vai a scheda del legale]

RISPOSTA Il D.lgs 196/2003 non ha effetto retroattivo, ma sostituisce la precedente Legge 675/96 e i diversi decreti adottati fino all'entrata in vigore dello stesso. In particolare l'obbligo di fonire l'informativa e di raccolta del consenso dei dipendenti per il trattamento dei dati sensibili era già obbligatorio in base alla Legge 675/96. Inoltre la separazione dei dati relativa alla salute e alla vita sessuale dagli altri dati e la necessità di adottare tecniche di cifratura o l’utilizzo di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità previste dall’art 22, comma 7 D.lgs 196/03 erano già previsto dall’art 3, comma 5 del D.lgs 135/99. I Garante si è pronunciato sul punto sottolineando che “ci dovrà quindi essere una netta separazione di documenti, qualora fra questi ve ne siano alcuni contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato.” Pertanto queste mancanze potrebbero già essere sanzionate ai sensi del D.lgs 196/03. Infine è necessario sottolineare che per le aziende sanitarie pubbliche e le aziende private convenzionate a cartella clinica è un atto pubblico ed il suo contenuto non può essere alterato pena l’applicazione degli articoli del codice penale in tema di falsità di atti pubblici. Pertanto una cartella clinica già firmata e archiviata non potrà essere riscritta.

 

 
 
       
     
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