Testi Normativi - d.lgs.81/08 |
Articoli dal 129 al 160 di 307 |
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09/04/2008
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art.213 Campo di applicazione 1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particol... [apri] |
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09/04/2008
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art.214 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si su... [apri] |
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09/04/2008
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art.215 Valori limite di esposizione 1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I. 2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.... [apri] |
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09/04/2008
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art.216 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i l... [apri] |
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09/04/2008
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art.217 Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'a... [apri] |
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09/04/2008
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art.218 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risu... [apri] |
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09/04/2008
Capo VI Sanzioni
Art.219 (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) 1. Il datore di lavoro e' punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5,... [apri] |
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09/04/2008
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.22 Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dis... [apri] |
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09/04/2008
Capo VI Sanzioni
Art.220 (( (Sanzioni a carico del medico competente) 1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.))... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.221 Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risul... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.222 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.223 Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina ((...)) preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.224 Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzaz... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo ... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.226 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 d... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.227 Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulter... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.228 Divieti 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL. 2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la c... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.229 Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazi... [apri] |
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09/04/2008
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari ... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.230 Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.231 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.... [apri] |
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09/04/2008
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
Art.232 Adeguamenti normativi 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggior... [apri] |
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09/04/2008
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione I Disposizioni generali
Art.233 Campo di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, le norme del presente... [apri] |
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09/04/2008
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione I Disposizioni generali
Art.234 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,... [apri] |
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09/04/2008
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art.235 Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle ... [apri] |
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09/04/2008
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art.236 Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. 2. Detta valuta... [apri] |
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09/04/2008
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art.237 Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita' dell... [apri] |
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09/04/2008
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art.238 Misure tecniche 1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; ... [apri] |
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09/04/2008
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art.239 Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la ... [apri] |
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09/04/2008
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.24 Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbrica... [apri] |
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