Pubblicazione integrale sul sito della Consob. Necessario tutelare i risparmiatori ed informare il mercato.
Il ricorso presentato da un ex promotore finanziario che chiedeva alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di emendare il provvedimento sulla sua radiazione, è stato respinto dal Garante per la privacy.
Nel ricorso, il promotore lamentava il fatto che la delibera non si limitasse a riportare gli elementi essenziali, ma che contenesse informazioni eccedenti le finalità di pubblicazione, come le motivazioni e la descrizione minuziosa dei comportamenti illeciti a lui contestati. L’interessato sottolineava come il libero accesso a tali informazioni potesse danneggiare la sua reputazione e ledere la sua riservatezza.
L’Autorità, però, ha deciso (doc.wen n. 4487727) di confermare la pubblicazione integrale di tale provvedimento motivando che la pubblicazione risponde alla necessità di dare notizia dell’adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione ed anche al dovere istituzionale di vigilanza sugli operatori del mercato e di informazione verso i risparmiatori.
Infine nel respingere il ricorso, il Garante ha ritenuto corretto che i provvedimenti pubblicati rimangano reperibili dai motori di ricerca per tre anni, come da regolamento interno di Consob, ed ha inoltre precisato che i dati personali diffusi attraverso tale pubblicazione, non sono classificabile come giudiziari proprio perché derivano da un procedimento amministrativo quale è la radiazione.
FONTE GARANTE PRIVACY