Attenzione: testo del d.lgs. modificato in fase di conversione in legge. Consultare il link cliccando qui
In data 17 agosto 2013, con pubblicazione sulla GU n.191 del 16-8-2013, sono state apportate modifiche al d.lgs. 231/01. [vedi atto]
Il legislatore, con tale decreto, si è prefisso lo scopo di sanzionare gli enti (intendendo con questo termine il sinonimo di persona giuridica e fatta salva la pubblica amministrazione ed alcuni soggetti derivanti dalla stessa) laddove un organo apicale (dirigenti, etc.) abbia commesso un reato di natura penale in favore dell'ente stesso.
A tal fine sono inseriti nella c.d. legge 231 (d.lgs. 231/01) tutti i reati, commettendo i quali l'azienda incorre in sanzioni di natura economica (stabilite in quote il cui valore cada quota è espresso in lire) e/o in sanzioni di natura interdittiva (ovvero la sospensione delle attività relative al reato commesso), le più gravose per un'attività produttiva. In aggiunta a quanto detto sono previsti anche divieti di contattare la pubblica amministrazione per vendere i propri prodotti e/o servizi oggetto della sanzione.
Con il decreto 93/2013 è stato inserito, nell'articolo 9, un set di modifiche che alterano l'elenco dei reati previsto nella legge 231, inserendo di fatto tutti i reati punibili penalmente e previsti dalla c.d. legge sulla privacy (d.lgs. 196/03) nonché i reati relativi ai sistemi informatici, alla sostituzione di identità informatica ed all'alterazione di documenti informatici (-640-ter, terzo comma, del codice penale nonche' dei delitti di cui agli articoli -615-ter,- 615-quater - 615-quinquies -491-bis e -640-quinquies -617-quater,-617-quinquies, -635-bis,-635-ter,-635-quater -635-quinquies e - 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, -491-bis e-640-quinquies).
Questo significa che chiunque non rispetti quanto previsto dalla legge sulla privacy in termini di adozione e rispetto delle misure minime di sicurezza, analisi dei rischi ovvero non rispetti i provvedimenti dell'Autorità Garante ovvero controlli da remoto i lavoratori ovvero renda false dichiarazioni all'Autorità Garante, metterà a rischio blocco produttivo e/o sanzione economica (minimo 25.822 € massimo 774.685 € ), la propria azienda.
Lo studio PROJECT CONSULT (info@projectconsult.it), consulente al trattamento dei dati e privacy officer per molte aziende, è a disposizione per chiarimenti in materia.
[APRI SCHEMA modifiche apportate dal decreto alla legge 231 ed alla privacy]
Elenco non esaustivo dei reati che sono stati inseriti nella legge 231.
- COMMISSIONE DEI REATI ATTINENTI ALL'AREA DI TRATTAMENTO DATI E PRIVACY
- ILLECITO TRATTAMENTO DATI
- MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA
- MANCATA APPLICAZIONE DELL'ANALISI DEI RISCHI
- FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE
- INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE
- ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI E DONATORI DI MIDOLLO OSSEO
- CONTROLLO DA REMOTO DEI LAVORATORI
- COMMISSIONE DEI REATI ATTINENTI ALL'AREA INFORMATICA
- DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.
- DOCUMENTI INFORMATICI. (CONTRAFFATTI)
- ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.
- INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE.
- DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.
- DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO.
- DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ
- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ
- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI.
- FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA
- INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE.
- FRODE INFORMATICA
- UTILIZZO ILLECITO DI CARTE DI CREDITO, DI PAGAMENTO, O QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO ANALOGO CHE ABILITI AL PRELIEVO DI DENARO