Il Senato ha approvato, in data 1° Marzo 2005, il disegno di legge (peraltro già approvato dalla Camera dei Deputati) n.314/04.
Viene convertita in legge la proroga che ha modificato le norme transitorie previste dal D.Lgs. 196/03, slittando il termine di adozione delle nuove misure minime di sicurezza dal 30 giugno 2004 al 31 dicembre 2005.
Occorre fare attenzione a ciò che è prorogato poichè la modifica delle norme transitorie non è una panacea: NON TUTTI possono fuire della proroga e la proroga riguarda UNICAMENTE::
"...1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 , sono adottate entro il 30 giugno 2004 ( vedi modifica apportata nel 2004 - vedi modifica apportata nel 2005 ).
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice ( vedi modifica apportata nel 2004 - vedi modifica apportata nel 2005 )..."