Tutelati dalle chiamate indesiderate anche gli utenti che non possono iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni.
Il Garante privacy nell’affrontare il caso di un‘utente che lamentava il fatto di esser stato disturbato con offerte promozionali al suo numero riservato, ha vietato (doc. web n.4449190) alla società di telemarketing che aveva effettuato le chiamate, il trattamento dei dati dell’interessato ed anche il futuro utilizzo di numeri riservati di potenziali clienti senza aver prima ottenuto il consenso specifico, libero ed informato.
A seguito di diversi controlli, l’Autorità è riuscita a verificare quanto riportato dall’utente e a stabilire le responsabilità dell’azienda, che, su incarico di un gestore telefonico, aveva effettuato le chiamate promozionali. Inoltre è emerso che né la compagnia telefonica, né il call center in questione avevano mai ottenuto il consenso dell’utente ad essere contattato, condizione necessaria, prevista dalla normativa, per i clienti con utenza riservata, in quanto non iscrivibili al Registro Pubblico delle Opposizioni.
L’Autorità oltre al suddetto divieto, ha inoltre prescritto, sia alla compagnia telefonica, sia all’azienda di promozione commerciale, di adottare entro 60 giorni tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della privacy degli utenti, dandone poi riscontro.
FONTE GARANTE PRIVACY